La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31297 del 6 dicembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta. In pratica, quando un acquirente decide di agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo a causa di vizi presenti nell'oggetto acquistato, spetta a lui dimostrare l'esistenza di tali vizi.
La Corte ha sottolineato che l'onere della prova, previsto dall'articolo 1490 del Codice Civile, ricade sull'acquirente. Ciò significa che è l'acquirente a dover fornire le prove concrete dell'esistenza dei vizi, e non il venditore a dover dimostrare il contrario.
Nel caso specifico, la Cassazione ha annullato una sentenza di merito che aveva erroneamente invertito l'onere della prova, imponendo al venditore di dimostrare che i vizi non esistevano al momento della vendita o che erano dovuti a cause specifiche.





