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Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9712. E’ illegittimo l’avviso di accertamento che non motiva le contestazioni che il contribuente ha prodotto in sede di contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria ordinanza 6 maggio 2014, n. 9712 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 55/67/2011, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 67 il 07.02.2011 e depositata il 14 febbraio 2011, con cui detta Commissione ha respinto l’impugnazione...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10270. In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio che sono destinate ad assolvere una funzione nell'interesse di tutti condomini, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la previsione dell'art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla destinazione, un uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all'ipotesi in cui i beni siano al servizio soltanto di alcune unità immobiliari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10270 Svolgimento del processo 1.- G.A. , proprietario di un terreno in (omissis) , convenne in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) ed uno dei condomini, T.A. , chiedendone la condanna in solido o in via alternativa all’esecuzione delle opere necessarie...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 maggio 2014, n. 18934. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis c.p. nella nozione di "privata dimora", certamente più ampia di quella di abitazione, devono ricomprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  8 maggio 2014, n. 18934 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 3.05.2012 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto F.M. responsabile del reato di cui agli articoli 56,110,624 bis e 625 n. 2 c.p. per aver tentato di impossessarsi di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 24 aprile 2014, n. 9240. Valida la notifica all'addetto alla casa identificato con firma illeggibile e con l’indicazione del solo cognome

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza del 24 aprile 2014, n. 9240                                                                                                           REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 12168/2012 proposto da: EQUITALIA CENTRO SPA, – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2014, n. 9945. La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Se è vero che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  8 maggio 2014, n. 9945 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, I.F. agiva, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore S.A. , per ottenere la condanna della soc. Ericsson Telecomunicazioni, quale responsabile ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., al risarcimento...