Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 giugno 2014, n. 14315 Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del 21 settembre 1994, la Sig.ra P.M.A.R. conveniva in giudizio il Sig. P.M.O. , fratello dell’attrice, per sentirlo dichiarare tenuto ed obbligato al trasferimento della proprietà del fondo dal medesimo promessole in vendita in virtù...
Categoria: Sezioni Diritto
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 giugno 2014, n. 14501. Il marito licenziato comunque deve fare fronte all’obbligo di versare il previsto contributo mensile in favore dell’ex moglie
Suprema Corte di Cassazione, sezione VI ordinanza 26 giugno 2014, n. 14501 Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza modifiche sostanziali: 1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 78/11 del 4 febbraio 2011, in sede di definizione del giudizio...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 giugno 2014, n. 24613. Ferma l'ormai irretrattabile riconducibilita' della condotta all'ipotesi del "fatto lieve" di cui all'articolo 73, comma 5 citato Decreto del Presidente della Repubblica, alla luce del dictum della Corte costituzionale, appare necessario che, annullate le statuizioni in punto pena rese dalla Corte d'appello a conferma della sentenza di primo grado, si proceda, in sede di rinvio, ad nuovo giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo i parametri stabiliti dall'articolo 133 c.p., avuto riguardo ai minimi ed ai massimi di pena edittali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 nel testo originario "ripristinato "compresi tra SEI mesi e QUATTRO anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa, non potendo giudicarsi legittimamente compatibile la pena in concreto applicata con la forbice edittale ora divenuta in vigore, risultando questa quasi prossima al massimo edittale (soprattutto per quella di genere pecuniario) in difetto di specifica ed adeguata motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 giugno 2014, n. 24613 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 2014, n. 14326. Nella nozione di "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione di dati personali, è compresa anche l'estrazione di dati, come pure la presa di cognizione ed il successivo utilizzo, come nel caso di specie, per fini commerciali di un numero di fax risultante dall'elenco delle Pagine gialle. Infatti, l'art. 129, comma 2, del codice, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (prevedendo, in relazione a tale finalità, il principio della massima semplificazione per l'inclusione in essi degli abbonati), mentre il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali, e in particolare per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito – come precisato dal Garante con il provvedimento 15 luglio 2004, relativo ai nuovi elenchi telefonici – solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati, non integrato dalla mera possibilità di opporsi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 giugno 2014, n. 14326 Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza-ingiunzione in data 20 gennaio 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha intimato alla s.r.l. Manage Consulting International il pagamento della somma di Euro 10.400 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 2014, n. 14325. In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione si distingue da quella di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene. Esse infatti hanno natura e presupposti diversi. Con l’azione di rivendicazione, a carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque ne disponga per conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con l’azione di restituzione, di natura personale, l’attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve fornire la prova, ma la riconsegna del bene stesso, ed è sufficiente che alleghi l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 giugno 2014, n. 14325 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25.6.2002, S., A., B., D., C., M., L., C. ed E.B., nonché P.S., premesso di essere (i primi nove, quali eredi di B.P.) proprietari di un appezzamento di terreno, sito in San Giorgio a...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 giugno 2014, n. 26596. La transnazionalità di cui all’art. 3 L. 146/2006 citato non dà luogo ad un'autonoma fattispecie di reato, costituendo un predicato riferibile a qualsiasi delitto, che non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla stessa legge
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 19 giugno 2014, n. 26596 Ritenuto in fatto 1. N. srl (terzo interessato), N.P. , E.M. (terzo interessato) e I.P. ricorrono avverso l’ordinanza 20-1-2014 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 giugno 2014, n. 27434. Per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 giugno 2014, n. 27434 Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 26 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di C.M.C. per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.. 2....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416. L'"animus spoliandi" puo' ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volonta', espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volonta' contraria allo spoglio da parte del possessore puo' essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 giugno 2014, n. 12416 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 giugno 2014, n. 27528. La Corte d'appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che aveva condannato l'imputato per appropriazione indebita aggravata dall'articolo 61 numero 11 codice penale e interruzione di pubblico servizio. L'imputato nella sua qualità di dipendente si era appropriato della linea telefonica e del collegamento via Internet determinando un evidente pregiudizio economico per la società per la quale prestava la propria attività. Egli inoltre aveva distolto le apparecchiature informatiche, operative 24 ore su 24 in quanto utilizzate per il monitoraggio degli impianti di pubblica amministrazione, dalla telegestione cui erano preposte, interrompendo, per la durata degli illeciti collegamenti, il servizio pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 giugno 2014, n. 27528 Motivi della decisione Con sentenza in data 3 dicembre 2013 la Corte d’appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che il 19 giugno 2007 che aveva condannato G.L. per appropriazione indebita aggravata dall’articolo 61 numero 11 codice...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 giugno 2014, n. 23607. In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell'inidoneita' o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto (monitoraggio di un imminente incontro tra associati) e le finalita' perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura e necessario invece il ricorso alle apparecchiature esterne. In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, in altri termini, il requisito della inidoneita' o della insufficienza degli impianti, previsto dall'articolo 268 c.p.p., comma 3, quale condizione legittimante l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, puo' essere valutato anche con riferimento alle "esigenze investigative", qualora, come avvenuto nel caso in esame, esse siano rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 giugno 2014, n. 23607 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. BONITO Francesco M. S. – Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere Dott. CASA...