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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2014, n. 27923. E’ colpevole il genitore che fa mancare l’assistenza ai figli, prestando osservanza parziale ed episodica al provvedimento assunto in sede di separazione tra coniugi. Il soggetto obbligato non può liberarsi dai doveri connessi alla genitorialita' a causa della perdita del lavoro e adducendo di non essere il padre naturale del figlio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  26 giugno 2014, n. 27923 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza in data 13/03/2013 con la quale la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13/05/2009, ha ritenuto l’odierno ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 570, comma 2,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 giugno 2014, n. 13242. La disposizione dell'articolo 50 c.p.c., secondo cui il processo proposto dinanzi al giudice incompetente continua dinanzi al giudice dichiarato competente, purche' riassunto entro il termine indicato dalla legge o fissato nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza, si applica anche nel caso in cui, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto stesso debba essere dichiarato nullo per incompetenza del giudice che lo emise

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 giugno 2014, n. 13242 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. VINCENTI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2014, n. 27684. La necessità dell’imputato di sottoporsi ad un accertamento medico non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo quando detto accertamento sia certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 giugno 2014, n. 27684 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13.11.2012 ha confermato la decisione con la quale, in data 30.9.2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa, aveva riconosciuto G.A. responsabile dei reati di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 giugno 2014, n. 12995. La disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7 – a norma del quale "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" – costituisce attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 – al quale e' subentrato l'articolo 203 della direttiva CE 2006/112 -, a cui tenore chiunque indichi l'IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci e' debitore di tale imposta. In particolare, tale soggetto e' debitore dell'IVA indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 giugno 2014, n. 12995 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 giugno 2014, n. 27873. Il reato di molestia e disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 giugno 2014, n. 27873 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 giugno 2012 il Tribunale di Trento ha dichiarato V.L. colpevole del reato previsto dall’art. 660 cod. pen., contestatogli per avere cagionato molestia e disturbo alle persone che si trovavano all’interno del locale “Imbarcadero”, sito nel...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287. L'articolo 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l'articolo 2719, e poiche' questa norma limita l'efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla copia fotografica. Il disconoscimento della conformita' di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215 cod. proc. civ., comma 2, perche' mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita' all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e' prodotto a prendere posizione sulla conformita' della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere...