Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere...
Categoria: Sezioni Diritto
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2014, n. 46282. In caso di uso indebito, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, ciascuna telefonata compiuta con l'apparecchio di servizio integra un'autonoma condotta di peculato d'uso, rispetto alla quale dovrà dunque essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo che, per l'unitario contesto spaziotemporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un'unica ed indivisibile condotta. È invero connaturale alla fattispecie di peculato d'uso che l'agente agisca all'esclusivo fine di fare un uso momentaneo della cosa e che questa, dopo l'uso, sia stata immediatamente restituita. L'elemento della "fisica" sottrazione della res alla sfera di disponibilità e controllo della pubblica amministrazione non è essenziale, in quanto estraneo allo specifico scopo perseguito dal legislatore, di tal che il peculato d'uso risulta configurabile anche nel caso in cui l'apparecchio non esca mai dalla materiale disponibilità della pubblica amministrazione e, nondimeno, il telefono assegnatogli per le esigenze dell'ufficio sia utilizzato dal pubblico agente per fini personali. Tuttavia, proprio la struttura della fattispecie del peculato d'uso, presupponendo l'uso momentaneo, è inconciliabile con un uso prolungato della cosa altrui
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 novembre 2014, n. 46282 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza del 4 giugno 2012 (in punto di inquadramento giuridico e, di conseguenza, in punto di pena), con la quale il Tribunale di Palermo ha...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881. L'operazione di svuotamento delle casse delle società e di successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro, integrante il reato di riciclaggio
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. LOMBARDO...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23937. L'ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999, relativo al comparto ministeri, il quale abbia svolto funzioni di dirigente di un ufficio notificazioni e protesti, non ha per ciò solo diritto alle differenze retributive previste dal suddetto contratto per l'ottava qualifica funzionale, in quanto sia l'una che l'altra di tali qualifiche professionali, ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, art. 5, primo comma, includevano la possibilità di essere assegnati – a discrezione dell'amministrazione – a funzioni dirigenziali
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23937 Svolgimento del processo La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Monza, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a S.G., ufficiale giudiziario (7^ qualifica – C1), le differenze retributive concernenti lo svolgimento, dal 1° gennaio 1999 al 31...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23284. La parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 ottobre 2014, n. 23284 Svolgimento del processo Con sentenza 23.4.2004 il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione proposta da F.M.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, per la somma di L. 15.478.606, oltre interessi e spese, su ricorso dell’avv. S.M. , per il pagamento di attività...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23708. Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23708 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 12/17 dicembre 2001 A.C., quale erede di B.C., conveniva davanti al Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio – la Residence Hotel s.r.l., chiedendo che venisse accertato che su un terreno di proprietà della...
Corte di Cassazione, sezione II, 10 novembre 2014, n. 23950. Il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello, più generale, dell'autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. Al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, ovvero sia applicabile il principio “utile per inutile non vitiatur”, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 10 novembre 2014, n. 23950 Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Firenze, notificata il 31 dicembre 2008, di conferma della sentenza del Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – che aveva respinto la domanda proposta da R.S. , B.V. , R.M....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22737. La visita allo studio di un avvocato per sottoporgli un atto di citazione fa scattare il diritto alla parcella anche se poi il cliente decide di non affidargli l'incarico di difesa in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5453. La norma di cui all'art. 110, comma 1, D.P.R. n. 270 del 1987, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il tempo pieno o il tempo definito, un trattamento del tutto peculiare, omnicomprensivo, esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti. Non ricade, pertanto, nella previsione di cui alla richiamata norma la situazione lavorativa del medico condotto che abbia scelto il rapporto a tempo definito (come nel caso de quo)
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1207 del 2013, proposto da Sa.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Um.Ca., dall’Avv. Mi.Bo. e dall’Avv....