SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n.1451 Ritenuto in fatto L’associazione “N——” si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole dalla C.———- Viaggi per l’importo di Euro 16.060,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dell’attività di organizzazione viaggi effettuati tra il 2004 ed il 2005, adducendo la carenza della condizioni dell’azione,...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 109. L'orizzonte cognitivo del giudice del riesame in materia di cautele reali e' circoscritto, alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire della astratta sussumibilita' in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. In tal senso, peraltro, si è progressivamente avuto modo di precisare come il sindacato sul punto debba consistere nella verifica in modo puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serieta' degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure. In altri termini, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 109 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 144. L'obbligo di fedelta' a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto piu' ampio di quello risultante dall'articolo 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro e che, in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedelta', il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno. La Corte del merito sostanzialmente, sia pure richiamando principi applicabili alla diversa fattispecie del lavoratore assente per malattia, sostanzialmente si e' attenuta alla precitata regula iuris poiche', dopo aver accertato che l'attivita' sportiva svolta dal lavoratore non era compatibile con le sue condizioni fisiche che avevano ridotto la sua capacita' lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse, ha ritenuto che siffatto comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza ed ha considerato, sotto il profilo valutativo, anche ai fini della proporzionalita' della sanzione, detto comportamento grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che, proprio in ragione delle sue condizioni di salute, il datore di lavoro lo aveva assegnato a mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2015, n. 144 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174. La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, e' applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio e' chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione cosicche', trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 gennaio 2015, n. 1184. La richiesta o sollecitazione esterna, alla quale faccia seguito un rifiuto indebito, non deve necessariamente essere formulata come ordine o domanda o altro esplicito interpello, potendo esprimersi negli stessi fatti oggettivi sottoposti all'attenzione dei pubblico ufficiale competente ad intervenire ratione offici ed altresi' che il contegno di rifiuto si verifica non solo a fronte di una richiesta (che nel caso di specie vi e' stata ed e' stata altresi' seguita da un sollecito), ma anche quando sussista una urgenza sostanziale impositiva dei compimento dell'atto, urgenza palese nel caso in esame in rapporto alla esigenza di tutela della correttezza dell'attivita' urbanistica ed edilizia territoriale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 gennaio 2015, n. 1184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 gennaio 2015, n. 2288. In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale, con la conseguenza che il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Tuttavia, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 16 gennaio 2015, n. 2288 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/01/2014, la Corte d’appello di Palermo, per quanto ancora rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di: A) A.F. , in relazione al delitto di promozione di associazione a delinquere (capo 1) e di falso ideologico aggravato...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951. Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte IV, del d.lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non potendo dunque essere qualificato come pericoloso
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951 Ritenuto in fatto 1. D.B.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all’art.6 lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4197. Ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso).
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 gennaio 2015, n. 4197 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Taranto condannava G.A. alla pena di mesi due di reclusione,...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4177. Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria. L'ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui al n 2 del primo comma dell'art 583 cod pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 gennaio 2015, n. 4177 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, in data 5 luglio 2013, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Campi Salentina, con la quale A.N. era stato condannato alla pena di giustizia per...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...