Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 498. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre il giudice che applica la cautela reale non ha alcun onere di indicare i beni da assoggettare al vincolo, ma solo il valore fino alla concorrenza del quale il sequestro deve essere operato, ben diverso è il compito di quello del riesame ovvero di quello investito di una richiesta di revoca (o dell'appello sul suo mancato accoglimento) quando il profilo dell'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e quello del profitto gli venga sottoposto, atteso che allo stesso è rimesso lo specifico dovere di verificare il rispetto del principio di proporzionalità nell'esecuzione della misura, giacché è proprio nel momento della sua esecuzione che nel particolare caso del sequestro finalizzato alla confisca di valore ne viene definito in concreto il contenuto. (Nella specie, la Corte ha così annullato il provvedimento del giudice del riesame che si era limitato a rigettare la doglianza della difesa sulla ritenuta sproporzione in eccesso dei beni sequestrati senza procedere a una effettiva valutazione del valore complessivo di questi)

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 498 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 469. Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 469   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 817. Agisce con colpa grave e quindi è tenuto al risarcimento il soggetto che – sapendo le possibili conseguenze economiche di una pronuncia penale – muti la propria posizione di proprietario di un terreno per il quale sia stato condannato, cedendo (con contratto ritenuto dalla parte stessa simulato) numerose quote alla moglie. Il tutto con evidente danno per l’amministrazione risultata vincente in sede civile e penale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 817 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2015, n. 665. Il patto di prova è valido in quanto specifico anche se è determinato solo attraverso il rinvio alla categoria prevista nel contratto collettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 gennaio 2015, n. 665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 818. Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza d'un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, 15 gennaio 2015, n. 1781. L'espressione "condizione analoga alla schiavitù", contenuta nella formulazione dell'art. 600 c.p., prima delle modifiche apportate a tale disposizione normativa dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228, integra un elemento normativo della fattispecie del reato di riduzione in schiavitù, che non indica una situazione disciplinata in tassative previsioni legislative (diversamente la statuizione sarebbe "inutiliter data") ma quella di fatto, parificabile al parametro legale di schiavitù, indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, come lo "stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi"; situazione che la mutevole realtà può presentare con connotati volta a volta diversi ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato su un altro, assoggettato appunto al suo dominio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 15 gennaio 2015, n. 1781 Fatto e diritto Con sentenza pronunciata il 17.4.2013, la corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, in data 21.6.2011, aveva condannato P.R. e P.X. alle pene ritenute...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare della imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere "fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria"; pertanto, in caso di rateizzazione quale piano di rientro dal debito tributario, "le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento rateale concordato". Il che non significa che la rateizzazione non incida sulla cautela penale: incide peraltro solo in termini di quantum, legittimando la decurtazione dell'importo corrispondente a quello che frattanto e' gia' stato pagato, poichè in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo' essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiche', altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non puo' mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott....