SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 16 marzo 2015, n. 5160 Ritenuto in fatto Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro depositato il 15-11-2005 l’INAIL esponeva che in data (omissis) i sig.ri B.G. e T.P. , dipendenti dell’Enel Distribuzione s.p.a., mentre eseguivano dei lavori all’interno di una cabina elettrica MT/BT in...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria dal coniuge onerato può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4259. Con l'atto di appello la parte soccombente deve sempre censurare ciascuna delle ragioni capace di giustificare da sola la decisione presa dal giudice di primo grado. Non può infatti farlo in un secondo momento nel corso del giudizio, né può addurre di aver chiesto la «riforma integrale» della sentenza, non essendo ammesse deroghe al «principio di specificità dei motivi».
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4259 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2015, n. 4134. In tema di imposta di registro, lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo dissenso, pur rientrando nella vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto, realizza la ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio, da assoggettare a tassazione secondo il disposto dell'art. 28, comma 2, del T.U. Registro
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 marzo 2015, n. 4134 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1330. Il termine per la contestazione dell'infrazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 1330 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2014, proposto dal Gr. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Mo.Do.Si., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1324. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sull'impugnativa dell'ordinanza, adottata dal giudice civile, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, che ha confermato la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio sull'immobile oggetto di pignoramento, fissandone la vendita
Consiglio di Stato, sezione IV sentenza 12 marzo 2015, n. 1324 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4807 del 2014, proposto da Za.Mu., rappresentato e difeso dall’avv. Al.Av., ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1358. La ASL è invero vincolata dalle disposizioni di programmazione regionale, ma anche nei suoi confronti si impone, entro i limiti suddetti, la tutela dell'affidamento dell'operatore, il quale deve poter orientare le proprie scelte imprenditoriali sulla base di un dato certo e tendenzialmente stabile riguardo al volume delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento e delle remunerazioni ottenibili con risorse pubbliche
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1358 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2014, proposto da: La. Sas ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1360. In tema di pubblico impiego e di irrogazioni di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti pubblici, il termine di 90 giorni di cui all'art. 120, comma 1°, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, decorrente dall'ultimo atto e trascorso il quale, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, il procedimento disciplinare si estingue, decorre dall'adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non al momento della notifica, la quale attiene alla fase dell'efficacia e non a quella del perfezionamento del provvedimento amministrativo. Infatti, se è vero che il termine di cui sopra ha il fine di evitare che il dipendente resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è altresì vero che proprio l'adozione del provvedimento sanzionatorio costituisce concreto esercizio del relativo potere mediante la definizione del procedimento
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ga. e Pi.Re., con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 6 marzo 2015, n. 4628 Svolgimento del processo 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l’esecuzione in forma specifica dell’accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Fr.Gi. e F.M....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 febbraio 2015, n. 1898. Affinché possa ravvisarsi il diritto di condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista una relazione di accessorietà tra questi e l'edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE sentenza 3 febbraio 2015, n. 1898 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente – Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO...