Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 maggio 2015, n. 10386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Categoria: Sezioni Diritto
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2015, n. 24527. Il Tribunale, essendo l’organo deputato al controllo dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, pur avendo un’ampia discrezionalità nella valutazione del merito, tuttavia, così come il giudice di appello, deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, e, nel caso di dissenso, deve illustrare le ragioni fattuali per le quali non ritiene condivisibili le conclusioni alle quali il giudice per le indagini preliminari è pervenuto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 giugno 2015, n. 24527 Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 04/02/2015, il Tribunale del Riesame di Napoli annullava – per assenza dei gravi indizi di colpevolezza – l’ordinanza con la quale, in data 12/01/2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città, aveva...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 giugno 2015, n. 11770. La concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si verifica quando il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento contestato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. Ne deriva che, qualora si tratti di provvedimento amministrativo rispetto al quale l’interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che, a seguito di una fondata richiesta, sì è visto ingiustamente negare o ritardare il provvedimento richiesto; qualora, invece, si tratti di provvedimento rispetto al quale l’interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio direttamente pregiudicati dal provvedimento contestato. All’applicazione di tale principio non osta la circostanza che la richiesta di risarcimento sia presentata disgiuntamente dall’impugnazione del provvedimento amministrativo contestato, atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicché sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 8 giugno 2015, n. 11770 Svolgimento del processo 1.- L’avv. L.G. citava dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero degli Affari esteri, il Dott. V.G.M., già Console generale d’Italia a Zurigo, ed il capo dell’Ufficio consolare sig.ra P.A. per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dal...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2015, n.11903. In tema di comunione, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva; per cui, qualora sussista un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 9 giugno 2015, n.11903 Ritenuto in fatto Con atto in data 14.11.1992 il condominio di via (omissis) , citava a comparire innanzi al tribunale di Genova D.M.G. e B.M. , proprietari, rispettivamente, degli appartamenti interno n. 7 ed interno n. 49 ricompresi nello stabile condominiale. Deduceva che i...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2809. In tema di controversie elettorali, ove si chieda il riconteggio o la revisione delle schede, l’onere allegatorio di cui è gravato il ricorrente è soddisfatto attraverso l’indicazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono. In assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l’onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto allorquando il ricorrente esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni di spoglio.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 312 del 2015, proposto dalla signora Pa.Pe., rappresentata e difesa dall’avvocato An.Az., con domicilio eletto presso l’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2795. Nell’ambito del processo amministrativo, l’atto di appello, ai fini dell’ammissibilità, deve contenere specifiche censure che investano tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata costituendo, specifico onere dell’appellante, formulare una critica puntuale e completa della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado, e che il suo assolvimento esige la deduzione di specifici ed esaustivi motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2795 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2004, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2748. Le valutazioni attinenti alla migliore tutela dell’ambiente (luogo dove il rifiuto è collocato e alla comparazione del tragitto della spedizione), assumono valenza di preminente interesse comunitario, come tali valorizzate dal regolamento CE 1013/2006, il cui art. 12 riconosce, la non conformità alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente quale legittima causa di obiezione alla spedizione transfrontaliera. A questo proposito, alla luce di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia nel senso della preminenza del valore della tutela dell’ambiente rispetto al generale principio della circolazione delle merci (per tutte, Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90), significative sono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 2000, n. 281 che, nell’interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha ricordato che esigenze imperative attinenti alla protezione dell’ambiente giustificano pienamente misure limitative di tale libertà di circolazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da: Pu.Gm. in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 maggio 2015, n. 21621. Vanno punite ai sensi dell’art. 171-ter, comma primo, lett. f) bis, legge n. 633 del 1941, le condotte che modificano in quale modo le console per videogiochi onde consentire che le stesse possano leggere anche dei supporti contenenti giochi “copiati” dagli originali con violazione del diritto d’autore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 maggio 2015, n. 21621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 22 maggio 2015, n. 21537. In tema di consenso informato e colpa, è da condividere in pieno nella parte in cui ribadisce il principio che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso. La mancanza o invalidità del consenso non ha alcuna rilevanza penale: vero, infatti, che a rigore un’attività esercitata sulla persona in assenza di consenso non può essere qualificata come violenza o minaccia, è anche vero che in una prospettiva teleologica volta a valorizzare istanze fortemente personalistiche questi concetti risultano ormai mutati, basti pensare a come sono interpretati rispetto alla fattispecie di violenza sessuale
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 22 maggio 2015, n. 21537 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere Dott. SERRAO...