Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 novembre 2015, n. 5013. In tema di criteri e metodi per la determinazione del gettito IMU e ICI

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 novembre 2015, n. 5013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 novembre 2015, n. 5041. Allorquando un’impresa intenda avvalersi (mediante stipula di ‘contratto di avvalimento’) dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. “avvalimento di garanzia”), la ‘prestazione’ (oggetto specifico dell’obbligazione) è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi ‘materiali’, ma dal suo impegno a “garantire” con le proprie complessive risorse economiche – il cui indice è costituito dal fatturato – l’impresa ‘ausiliata’ (munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal Bando). In altri termini, ciò che la impresa ausiliaria ‘presta’ alla (rectius: mette a disposizione della) ‘impresa ausiliata’ è il suo valore aggiunto in termini di “solidità finanziaria” e di acclarata “esperienza di settore”, dei quali il fatturato costituisce indice significativo. Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali (o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale) e dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa (dichiarazione) emerga l’impegno (contrattuale) della società ausiliaria a ‘prestare’ (ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata) la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità

Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 novembre 2015, n. 5041 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2015, , proposto dalla società TU. s.r.l , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2015, n. 44448. L’individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d’altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l’utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione. All’individuazione fotografica non si applicano, infatti, gli adempimenti previsti per la ricognizione di persona ed, in particolare, essa non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche, trattandosi di “adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona”

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2015, n. 44448 Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Genova, con sentenza dei 7/11/2014, confermava la sentenza dei Tribunale di Genova, emessa in data 29/10/2013, con la quale V.P. B., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi tre...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2015, n. 44452. In tema di vendita e cessione, di un campione di circa 78 grammi di cocaina e di un quantitativo di circa chilogrammi 5 di eroina, seppure la circostanza aggravante, di cui all’art. 61 n. 9 c.p. per avere il coimputato, sovrintendente della polizia di Stato, commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzionela, non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza dei pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ne’ l’attualità dell’esercizio della funzione o dei servizio, ai fini della stessa, è necessario che la commissione del fatto sia stata quanto meno facilitata od agevolata dall’esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri non essendo dunque sufficiente che in capo a chi commetta un qualsivoglia reato sussista la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2015, n. 44452 Ritenuto in fatto 1. A.N. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza dei Tribunale di Foggia di condanna per il concorso nel reato di cui...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 novembre 2015, n. 44595. La ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta. Se l’imputato viene trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 novembre 2015, n. 44595 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di...