Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 febbraio 2016, n. 748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2015, proposto da: Ga. An. Sc., rappresentato e difeso dagli avv. Ma. Pr., Gi. Co.,...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 752. Gli impianti che producono energia da fonte rinnovabile sono qualificate dall’articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 387 del 2003 come “opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”: l’intrinseca valenza pubblicistica normativamente riconosciuta è, già di per sé, indice dell’interesse pubblico a sostegno del provvedimento di convalida degli atti autorizzativi -rilasciati da un ente incompetente – di un impianto di produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici collocati su serre. Non può, peraltro, condividersi la prospettazione secondo cui l’accesso agli incentivi rappresenterebbe un interesse privato e non un interesse pubblico, atteso che un pilastro della politica energetica comunitaria e nazionale è rappresentata proprio dall’incentivazione pubblica. A cominciare dall’articolo 194 del Trattato UE, dalle Direttive CE 2001/77 e 2009/28 fino alla normativa nazionale di recepimento (d. lgs. n. 387/2003 e d. lgs. n. 28/2011) e ai decreti attuativi il regime di sostegno e incentivazione ha rappresentato uno strumento imprescindibile per garantire l’adeguata diffusione dell’energia rinnovabile ed il rispetto delle quote alla cui osservanza gli stati si sono impegnati sin dal Protocollo di Kyoto. Invero, l’incentivo è la controprestazione che garantisce l’immissione nella rete nazionale dell’energia pulita e, quindi, integra l’interesse pubblico che si persegue con la produzione di energia da fonte rinnovabile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7544 del 2014, proposto da En. Sa. Re. So. Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 779. È illegittima l’esclusione di una società che ha presentato un progetto con una variante che prevedeva l’allargamento della sezione stradale di 3,40 metri. La sentenza ha motivato che tale variante era prevista dal disciplinare di gara che stabiliva che si dovesse garantire “il rispetto della legislazione in ogni suo aspetto tecnico”, e ciò avrebbe costituito un elemento positivo per l’attribuzione dei punteggi tecnici
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 779 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8107 del 2015, proposto da Do. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5710. La preventiva disponibilità manifestata dall’imputato di sottoporsi alla procedura di controllo non radica alcun diritto alla sostituzione della misura sia in costanza di un regime cautelare speciale e sia in costanza di un regime cautelare ordinario, con la conseguenza che il giudice cautelare, con congrua motivazione, dovrà sempre fare necessario riferimento, per la concessione o meno degli arresti domiciliari, alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’imputato degli obblighi e delle prescrizioni, che alla predetta misura cautelare sono collegate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2016, n. 5710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. MOCCI Mauro – Consigliere Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5690. In caso di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, anche se lo sforamento è minimo, nel caso di 0,02, qualora il Pm abbia chiesto il decreto penale di condanna, il Gip non ha alcun margine per assolvere l’imputato
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 febbraio 2016, n. 5690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D’ISA Claudio – Presidente Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere Dott. TANGA...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5800. Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la Cassazione può direttamente operare ex officio la valutazione conseguente senza necessità di un annullamento con rinvio. La particolare tenuità del fatto può essere dichiarata dalla Cassazione non perché l’attività richiesta al giudice di legittimità possa intendersi come verifica di merito, ma piuttosto perché è una semplice valutazione della corrispondenza del fatto, nel suo minimum di tipicità, al modello legale di una fattispecie incriminatrice
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 febbraio 2016, n. 5800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. SAVANI Piero – Consigliere Dott. MICHELI P. – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2934. Il dipendente comunale licenziato per giusta causa in conseguenza di una condanna penale passata in giudicato non ha speranza di riassunzione in servizio presso l’ente locale. In special modo se il provvedimento è stato ritenuto regolare dal Consiglio di Stato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 febbraio 2016, n. 2934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Dott. TORRICE Amelia – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 990/1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92, co. 2°, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta». In caso di compensazione parziale delle spese di lite, poi, «è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali […] quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura». E per individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice «dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità […] sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...