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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 marzo 2016, n. 5777. In tema di licenziamento, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi; tuttavia ciò non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità. II relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, ed il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (nella specie è stato riyenuto legittimo il licenziamento del dipendente che timbra il cartellino per il collega assente: il comportamento, infatti, rompendo il vincolo di fiducia che lega il lavoratore alla società è idoneo a configurare la giusta causa di recesso)

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 marzo 2016, n. 5777 Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 28.1.2013 la Corte d’appello di Ancona, pronunziando sull’impugnazione proposta da C.L., ha riformato la sentenza del giudice dei lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile la domanda di quest’ultimo volta all’annullamento del licenziamento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5689. Una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all’art. 281 sexies C.P.C. non può convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che – difettando la motivazione- risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 C.P.C. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Pertanto, deve ritenersi che il termine lungo per l’impugnazione non possa che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, che il legislatore ha espressamente equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece del tutto irrilevante -anche ai fini della tempestività dell’impugnazione- la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2016, n. 5689 Svolgimento del processo Pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da L.G. nei confronti della ASL n. 9 di Grosseto e del dott. Armando Natale, il Tribunale di Grosseto la rigettò con pronuncia ex art. 281 sexies C.P.C. emessa in data 22.3.2006 mediante lettura del...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2016, n. 5551. Negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2016, n. 5551 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-10-1991 P.A. e P.P. convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna M.I.M. , per sentirla condannare alla demolizione di un corpo di fabbrica edificato dal padre della convenuta negli anni 1972-1973 in aderenza al fabbricato condominiale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 febbraio 2016, n. 6119. L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità dei danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. Nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione dei video da parte della minore e la trasmissione dello stesso all’imputato ha costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole (e cioè la diffusione del video), e determina una corresponsabilità nella verificazione del danno conseguente alla diffusione dei video, sicché risulta corretta la decisione della Corte d’appello di ridurre il risarcimento alla luce dei ruolo avuto dalla minore nella vicenda

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 15 febbraio 2016, n. 6119 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 novembre 2013 il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato A.P. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.000 di multa per il reato di cui all’art....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 marzo 2016, n. 9559. In materia di lesioni personali colpose

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 8 marzo 2016, n.9559 Ritenuto in fatto Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie ‘eccellenza’, girone Sardegna, D.B.V., calciatore della squadra dell’Alghero, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata da G.A., calciatore della squadra dei Tempio, il quale, attorno al 48° minuto del...