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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 gennaio 2016, n. 253. Al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una c.d. “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultino vicini a soggetti appartenenti ad associazione di stampo mafioso; o vicini o affiliati a cosche mafiosi e/o a famiglie mafiosi. Occorre motivare tale affermazione con elementi specifici

Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 gennaio 2016, n. 253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto dalla Ditta Individuale Te. No. Vi. di Di. An.; contro Ministero dello Sviluppo...

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)
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Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2016, n. 578. Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 gennaio 2016, n. 109. In tema di poteri del condominio e natura giuridica ed efficacia del regolamento condominiale, stabilita la legittimità delle sue previsioni riguardanti divieti attinenti ad attività improprie e non del tutto compatibili con la convivenza condominiale tra le quali anche quella di affittacamere, sul presupposto della loro non conformità al decoro e alla tranquillità dell’ente condominiale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 gennaio 2016, n. 109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 gennaio 2016, n. 67. Condannato il comune a pagare delle somme a titolo di risarcimento danni da «occupazione acquisitiva» se ciò è avvenuto a causa di un errore del Ctu che ha localizzato i terreni in un posto diverso da quello dove in realtà sono. In questi casi non può esercitarsi l’azione revocatoria concessa quando la svista è del giudice, e chiarendo che se la sentenza è correttamente motivata non è esperibile neppure il rimedio di legittimità

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 7 gennaio 2016, n. 67 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 gennaio 2016, n. 3048. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza” (art. 326, comma primo, cod. pen.) risulta infatti integrato da un dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di rivelare notizie o di agevolarne la loro conoscenza da parte di terzi, nella consapevolezza del loro carattere segreto e della violazione dei loro doveri di funzione. Per gli indicati contenuti quindi l’intento dell’agente non è quello di recare danno al privato che pertanto patisce per la descritta condotta di eventuali pregiudizi non in via diretta, ma quale riflessa conseguenza destinata a rilevare ai fini della risarcibilità derivante da reato, ma non a legittimare il privato stesso all’esercizio dei poteri processuali destinati ad incidere sulle sorti dell’azione penale (artt. 408, 409, 410 cod. proc. pen.).

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 gennaio 2016, n. 3048 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento adottato de plano in data 18 settembre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a carico di V.R. , sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno, per...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321. I genitori di persona maggiore di età inferma di mente ma non interdetta non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Un simile obbligo, una volta venuto meno – per effetto del raggiungimento della maggiore età – sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare infatti fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell’assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente auto sufficiente. Il dovere di solidarietà verso i figli, infatti, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare la cautele necessarie per impedire che l’incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare. In capo ai genitori dell’incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all’art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell’infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 gennaio 2016, n. 1321 I fatti – L.R.R. nel 2007 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria i coniugi F.G. e M.S. , chiedendo che fossero condannati a risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell’uccisione del fratello L.R.G. da parte del figlio maggiorenne dei convenuti, F.S....