Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2016, n. 8951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Categoria: Sezioni Diritto
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita' lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 cod. ass., puo' essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita' di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e' onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e' consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se' di modesta entita'. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...
Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 aprile 2016, n. 8149.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 aprile 2016, n. 8149 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 760/12, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi P.E. e Z.D. rigettando le altre domande proposte dalle parti (addebito della separazione e assegno di mantenimento) e compensando le spese processuali....
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...
Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2016, n. 9639 Svolgimento del processo Nel 1999 la signora M.G. E. conveniva in giudizio i signori R. e M.R., in proprio e quali legali rappresentati della società EL.DA. di R. R. & C. s.a.s., deducendo, per quanto qui ancora interessa, che la società EL.DA. le...
Il giudizio sull'esistenza o meno della giusta causa di recesso costituiva giudizio di fatto, denunciabile per cassazione solo se affetto da vizi di motivazione, ed essendosi invece consolidato il principio di diritto secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dei rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali e come tale delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, la disapplicazione dei quali, trattandosi di specificazioni dei parametro normativo aventi natura giuridica, è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, rimanendo invece nell'ambito del giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, nonché della loro concreta attitudine, sotto il profilo della proporzionalità, a costituire giusta causa di licenziamento. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 maggio 2016, n. 9635.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 maggio 2016, n. 9635 Fatto Con sentenza depositata il 12.3.2013, la Corte d’appello di Potenza rigettava il gravame proposto dall’Istituto Provinciale di Vigilanza “La Ronda” di P.P.G. e confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamento intimato dall’azienda a C.C., condannandola a reintegrarlo...
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante non già dall’illegittimità dell’atto amministrativo adottato bensì dal più generale comportamento negligente della pubblica amministrazione. Difatti, tale affermazione di responsabilità consegue alla individuazione di un danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi (o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto), con ciò radicando la giurisdizione del giudice amministrativo, discende invece dall’accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della pubblica amministrazione in sede di controllo sugli organi, lesivo del principio del neminem ledere, e del tutto prescindente dall’esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio (ex art. 30, co. 2) concretizzantesi (o meno) in una adozione di provvedimento amministrativo illegittimo. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 maggio 2016, n.1808
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 5 maggio 2016, n.1808 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2015, proposto da: Expo 2015 S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Manuela Muscardini, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2; contro Costruzioni Perregrini Srl in proprio e...
È legittima l'esclusione da una gara per il servizio di illuminazione pubblica di un Comune se l'offerta tecnica era difforme ed inadeguata rispetto a ciò che era stabilito nel capitolato speciale. La motivazione della sentenza ha precisato che in tal modo vi era un'inadeguatezza tecnologica degli impianti, e ciò comportava una diminuzione nella qualità degli stessi: Consiglio di Stato,s ezione V, sentenza 5 maggio 2016, n. 1809.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 maggio 2016, n. 1809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10087 del 2015, proposto dalla Co., s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di...
È illegittimo il diniego alla richiesta di accesso ai verbali degli Ispettori del lavoro, motivato con il diritto alla riservatezza dei lavoratori che avevano espresso delle dichiarazioni che erano state inserite in questi verbali. Nel caso di specie, tra i lavoratori e la società che ha chiesto l'accesso non vi era un rapporto di lavoro da più di tre anni, e la sentenza ha ritenuto che fosse prevalente, sul diritto alla riservatezza, il diritto alla difesa della società che ha chiesto. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 6 maggio 2016, n. 1835.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 6 maggio 2016, n. 1835 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11 del 2016, proposto da: Op. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...
Da un lato, dev’essere escluso il dolo di lesioni volontarie (essendo ravvisabile solo la colpa) nella condotta del medico che ometta di informare adeguatamente il paziente circa i rischi dell'intervento chirurgico a cui lo sottopone e circa le alternative praticabili e, dall’altro, che l'obbligo d'acquisizione del consenso informato alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare, trattandosi, viceversa, di obbligo imposto per consentire la partecipazione libera e consapevole del paziente al programma terapeutico che lo riguarda e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 aprile 2016, n. 16678.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 aprile 2016, n. 16678 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. CATENA Rossella – Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere Dott. FIDANZIA...