La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18516 del 7 luglio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di revocatoria ordinaria e cessione di crediti.
La Suprema Corte ha chiarito che la cessione di un credito effettuata dal debitore al creditore al fine di estinguere un debito già scaduto (la cosiddetta datio in solutum di credito) non è soggetta all'azione revocatoria ordinaria.
Questo perché tale operazione non costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, ma rientra nella previsione specifica di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., il quale esclude dalla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto effettuato mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo. La ratio è che il debitore, adempiendo un debito ormai esigibile, non compie un atto dispositivo pregiudizievole, ma semplicemente onora un obbligo già sorto.




