La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18409 del 7 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza relativi alla garanzia per vizi nell'appalto.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso in cui l'opera appaltata presenti vizi occulti o non conoscibili (ovvero non evidenti all'esterno), il termine di prescrizione per l'azione di garanzia (un anno dalla consegna) decorre dal momento della scoperta effettiva dei vizi. Tale scoperta si considera acquisita dal giorno in cui il committente ne abbia avuto piena conoscenza. Spetta all'appaltatore l'onere di provare che il committente fosse a conoscenza dei vizi in una data antecedente a quella da lui dichiarata.
Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi (a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c.), la Corte ha precisato che questo presuppone che la scoperta stessa sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera da parte del committente. L'accettazione può essere avvenuta in forma espressa, tacita o presunta, al momento della consegna o della verifica



