Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 maggio 2015, n. 2478 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali, la soprintendenza...
Categoria: Diritto Urbanistico
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2015, n. 2313. La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, nr. 4810): la richiesta di proroga costituisce quindi una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che deve essere accettata da controparte secondo i comuni principi civilistici. Infatti, alla stregua della vigente normativa, la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all’accordo tra lottizzante e Amministrazione: ciò si ricava dal fatto che sul punto il legislatore – che pure ha analiticamente regolato il contenuto delle convenzioni de quibus – si è limitato a fissare il termine massimo di durata (stabilito in dieci anni ex art. 28, comma 5, nr. 3, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150) e a ribadire che in convenzione deve comunque essere indicata la durata della convenzione, la cui concreta definizione è però rimessa alle parti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 maggio 2015, n. 2313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 8999 del 2014, proposto dal COMUNE DI VIGONZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2015, n. 9486. Il reato di lottizzazione abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2015, n. 9486 Svolgimento del processo Con decisione del 12-1-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai della Sicilia dichiarava il notaio B.G. , con sede in Catania, responsabile dei fatti contestatigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 della L.N.,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2015, n. 16624. In tema di reati edilizi, e specificamente in materia di procedimenti autorizzatori relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al d.lgs. n. 387/2003, l’art. 12, comma 7, del suddetto decreto, limitandosi a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con determinati obblighi, non assume rilievo ai fini dell’applicabilità della deroga di cui all’art. 10, l. n. 353/2000, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 21 aprile 2015, n.16624 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22/12/2014 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto un parco eolico, composto da nove generatori e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2108. Il Piano di lottizzazione ha durata decennale per cui decorso il relativo termine esso perde di efficacia. Il suddetto termine è stato ricavato, in assenza di espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio esistente fra i due piani attuativi. L’ultrattività delle prescrizioni del piano di lottizzazione non può concretamente configurarsi giacché essa confliggerebbe con la finalità sottesa alla fissazione di un termine di efficacia, coincidente esattamente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, il che risulterebbe compromesso se le lottizzazioni convenzionate avessero l’effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Ne deriva che la scadenza del termine fa venir meno sul piano oppositivo i presupposti per lo ius aedificandi e, sul piano urbanistico, l’affidamento all’intangibilità delle destinazioni urbanistiche definite dal Piano
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2109. Se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stato già raggiunto la dotazione minima degli standard urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da: Impresa An., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 14951. La condotta di chiunque realizzi interventi su beni vincolati senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell’interesse amministrativo tutelato, senza che l’accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 14951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 11631. La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione. Ne consegue che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando lo strumento urbanistico c’è ed è in sé rispettato dai privati autori dell’intervento edilizio, ma è esso stesso in contrasto con norme di rango sopraordinato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 19 marzo 2015, n. 11631 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 27/6/2013 il G.I.P. del Tribunale di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo di diversi immobili e strutture connesse, facenti parte del c.d. “Villaggio Campione del Garda”, siti a (omissis) (frazione del Comune di (omissis), ravvisando...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 15 aprile 2015, n. 1927. Qualora l’ordine di demolizione dell’opera abusiva sia stato notificato solo al proprietario vivente, una volta decorso il termine per l’adempimento previsto nell’ordine di ripristino, non può farsi derivare in capo agli eredi una così seria conseguenza quale l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, se costoro non sono stati fatti espressi destinatari di un rinnovato ordine di demolizione e, in seguito, non vi hanno, seppur così informati, adempiuto. Nessun onere di avvenuta informazione può essere presunto a questo riguardo in capo agli eredi, essendo la loro successione nella proprietà del bene mortis causa, sicché nulla è loro riferibile
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 aprile 2015, n. 1927 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2014, proposto da: Or.Gi. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fa.Br. e Iv.So., con...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5658. Quando una costruzione sia stata realizzata non gia’ lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e dalle rientranze dell’altrui fabbrica (e) quindi potra’ costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio del preveniente si trova sul confine
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...