Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 luglio 2014, n. 29334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Mar – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. OLDI Paolo – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Penale e Procedura Penale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n. 28578. Legittimo il sequestro preventivo di animali se trasportati in condizioni tali da procurare loro inutili sofferenze, lesioni o addirittura la morte.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 luglio 2014, n. 28578 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. SAVINO Maria Pia – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 luglio 2014, n. 28212. Il genitore che ometta il versamento di un assegno mensile in favore del figlio minorenne è responsabile del delitto di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p., anche se malato e privo di lavoro, qualora non alleghi la sussistenza di una assoluta impossibilità di corrispondere la somma, in quanto la responsabilità dei genitori verso i figli in stato di bisogno implica un dovere di diligente attivazione per il recupero dei redditi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 luglio 2014, n. 28212 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott....
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 luglio 2014, n. 28440. In tema di reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. Superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 luglio 2014, n. 28440 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO A.M....
Corte Costituzionale, sentenza n. 218 del 18 luglio 2014. Dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze
Sentenza 218/2014 Giudizio Presidente CASSESE – Redattore LATTANZI Udienza Pubblica del 08/07/2014 Decisione del 09/07/2014 Deposito del 18/07/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 83 del codice di procedura penale; decreto legislativo 08/06/2001, n. 231. Massime: Atti decisi: ord. 61/2013 SENTENZA N. 218 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 luglio 2014, n. 31248. L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività dei principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981. L'inosservanza punita dall'art.650 c.p. deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione, mentre nel caso in esame l'attività di parcheggiatore abusivo svolta dall'imputato era stata già contestata dagli operanti come violazione dell'art. 7/15-bis C.d.S. e come violazione dell'art.1174 dei Codice della Navigazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 luglio 2014, n. 31248 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.11.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa il 29.9.2011 dal Tribunale di Catania con la quale D.M.P. era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 luglio 2014, n. 31123. La separazione tra coniugi non esclude la configurabilità del delitto di maltrattamenti, quando dello stesso sussistano gli ulteriori elementi costitutivi: l'interruzione della convivenza non interrompe – si dice – l'immanenza dei doveri di rispetto e solidarietà fondati sul vincolo familiare. Le situazioni familiari o parafamiliari costituiscono un ambito all'interno del quale sono possibili rapporti di subordinazione psicologica o di vessazione che trovano fondamento proprio nel vincolo nascente dalla relazione familiare, la quale in certo senso costituisce l'occasione della condotta prevaricatrice e l'oggetto di un abuso compiutone dall'agente. Non ogni reato commesso con continuità nei confronti di un parente, quand'anche provochi un penoso regime di vita, può essere qualificato a norma dell'art. 572 cod. pen., così come invece è parsa ritenere la Corte territoriale, non indagando affatto sulla qualità della "relazione familiare" residuata dopo il risalente scioglimento del nucleo familiare, e dopo il lungo periodo di interruzione quasi totale dei rapporti tra l'imputato e le sue figlie.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 luglio 2014, n. 31123 Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza del 12/02/2013 con la quale la Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna resa il 29/02/2012, nei confronti di N.G. , dal Tribunale di Torino. L’imputazione originaria si riferiva ad un delitto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2014, n. 30903. Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico. Ne deriva che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è necessario il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è dunque applicabile la disciplina del comma 2 dell'art. 63 citato, ma esclusivamente quella di cui all'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2014, n. 30903 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza dell’8 ottobre 2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per l’udienza Preliminare di quel Tribunale del 12 marzo 2012 con la quale S.A.B., imputato dei reati di cui agli artt. 544 bis...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2014, n. 28226. E' illegittimo il foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di una donna qualificata come persona pericolosa solo perché dedita alla prostituzione in luogo pubblico
suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2014, n. 28226 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2014, n. 30483. In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Il 'principio di affidamento', in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest'ultimo è il datore di lavoro che 'distacchi' dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 10 luglio 2014, n. 30483 Ritenuto in fatto V.F. e F.A. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore C.B. , dipendente della ditta G.S. s.r.l.. L’infortunio si è verificato in data (…) durante le...