Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 luglio 2014, n. 28578

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. SAVINO Maria Pia – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 17/14 RIMCP/R del Tribunale di Bologna emessa il 10 febbraio 2014;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 febbraio 2014 ha rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), quest’ultimo quale legale rappresentante della (OMISSIS) sas, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Bologna ed avente ad oggetto 582 animali rinvenuti, nel corso di un controllo effettuato in data (OMISSIS) dalla Polizia Stradale lungo la autostrada (OMISSIS), all’interno di un furgone, risultato essere di proprieta’ della (OMISSIS) sas, in transito da (OMISSIS) sino in (OMISSIS), dei 6 documenti di trasporto nonche’ del furgone stesso.

Il sequestro era stato disposto in quanto il veicolo all’interno del quale erano state rinvenute la bestie in questione, si trovava in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le esigenze di salute delle citate bestie.

Dall’esame di esso, infatti, era risultato che all’interno del medesimo erano presenti solo 4 prese d’aria; le gabbie all’interno delle quali erano le bestie non contenevano strumenti per consentire alle bestie di abbeverarsi; il veicolo era dotato di un’autorizzazione, rilasciata dalla Asl di Varese, al trasporto di animali ovini, bovini e simili per tragitti della durata non superiore alle 12 ore.

Si era, altresi’, riscontrato all’atto del controllo che talune delle bestie trasportate gia’ erano morte, mentre altre presentavano segni di ferite e di sofferenze, rilevati da un veterinario che era stato all’uopo convocato sul posto.

In definitiva, in ragione della inidoneita’ del mezzo a consentire il trasporto in atto, era stato immediatamente disposto sequestro di quanto sopra dalla polizia giudiziaria operante.

Detto sequestro, pero’, non era stato convalidato, stante la tardivita’ della trasmissione della relativa documentazione, dal competente Gip, il quale, tuttavia, aveva disposto d’iniziativa il sequestro preventivo di quanto sopra indicato,’ravvisando nei fatti il fumus del reato di cui all’articolo 544-ter cod. pen..

Avverso il predetto decreto formulavano istanza di riesame il (OMISSIS), conducente del veicolo sequestrato, ed il (OMISSIS), nella ricordata qualita’, deducendo la assenza del fumus commissi delicti e l’erroneita’ della configurazione della fattispecie delittuosa.

Riguardo al primo punto il Tribunale del riesame ha osservato che le argomentazioni svolte dai ricorrenti e volte a dimostrare la idoneita’ del mezzo di trasporto alla bisogna sono prive di riscontri obbiettivi volti a superare le riportate emergenze istruttorie, a loro volta, invece, supportate da due relazioni tecniche a firma del veterinario intervenuto in occasione del controllo.

Quanto alla asserita errata qualificazione giuridica data al fatto, osserva il Tribunale di Bologna che, sebbene l’articolo 19-ter disp. coord. c.p. preveda che le norme di cui agli articoli 544-bis e seg. cod. pen., non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, fra l’altro, di trasporto di animali, deve tuttavia osservarsi che, con riferimento al trasporto di animali, la norma speciale applicabile, cioe’ il Decreto Legislativo n. 151 del 2007, a sua volta prevede, all’articolo 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma cio’ “salvo che il fatto costituisca reato”.

Sulla base, pertanto, della esistenza del fumus del reato contestato in sede cautelare, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame.

Ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), deducendo, in sostanza, ancorche’ sotto molteplici aspetti, la erroneita’ della ordinanza nella parte in cui in essa si era ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 544-ter cod. pen. in luogo della normativa speciale Costituita dal Decreto Legislativo n. 151 del 2007, la quale prevede sanzioni amministrative e non penali.

E’ altresi’ contestata la effettiva ricorrenza degli elementi di fatto considerati dal Tribunale di Bologna, idonei a far ritenere la sussistenza del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato in parte inammissibile ed in parte infondato, non e’, pertanto, meritevole di accoglimento.

Palesemente inammissibili sono, in questa sede, tutti i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazioni di fatto operate del Tribunale di Bologna, che, esenti da vizi logici e giuridici, non sono sindacabili di fronte al giudice della legittimita’.

Osserva il Collegio, quanto al resto che, per effetto della clausola di riserva contenuta nel Decreto Legislativo n. 151 del 2007, articolo 7, comma 6, laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale.

Si tratta, pertanto, di valutare se correttamente il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistere, ai fini della conservazione della misura cautelare reale, il fumus del reato di cui all’articolo 544-ter cod. pen..

Tale indagine conduce senza dubbi ad un risultato positivo.

La disposizione in questione, infatti, punisce sia chi senza necessita’ cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresi’, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla meta’, la morte delle bestie se derivante, fra l’altro, dalle condotte sopra indicate.

E’ di tutta evidenza che nel caso in questione, allo stato della cognizione attuale: dei fatti, e’ estremamente verosimile ritenere che le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrita’ fisica, siano dipese dalle modalita’ in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalita’ idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche.

Assai significativi in tal senso sono i dati obbiettivamente desumibili dal fatto stesso della elevata quantita’ di bestie in corso di trasferimento, tutte inserite in uno spazio piuttosto ridotto e non adeguatamente areato; dalla verosimile lunghissima durata del trasferimento, che doveva certamente condurre talune delle bestie in questione da (OMISSIS) sino alla Sicilia (e al riguardo poco conta il fatto che non tutte dovessero essere condotte per un si’ lungo tratto, atteso che il reato, a tutto voler concedere, comunque riguarderebbe quell’aliquota di animali per i quali il trasporto doveva durare sino al termine del tragitto che avrebbe dovuto compire l’autoveicolo, durata che, anzi, e’ da ritenere che si sia, o che si sarebbe, prolungata a causa a causa delle digressioni dovute al fatto che non tutte le bestie dovevano essere consegnate presso lo stesso luogo); dal fatto che il veicolo sul quale le bestie erano trasportate godeva di autorizzazione per tragitti di durata non superiore a 12 ore e per il trasporto di animali di ben diversa tipologia rispetto a quelli oggetto del provvedimento di sequestro; dal fatto che le singole gabbie all’interno’ delle quali le bestie erano stipate non avevano alcuna installazione che poteva consentire agli animali di abbeverarsi durante il viaggio.

Tutti questi dati sono peraltro inverati dalla circostanza che al momento del controllo alcune bestie erano state rinvenute gia’ morte all’interno del veicolo in questione e diverse altre sono decedute nei giorni immediatamente successivi all’avvenuto’ sequestro (ne’ parte ricorrente ha in qualche modo dimostrato – ed, invero, neppure prospettato – che tali decessi potessero essere scrivibili a serie causali autonome rispetto ai disagi gia’ riscontrati a carico delle dette bestie).

Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e, pertanto, alla legittimita’ sotto l’aspetto contestato, del provvedimento ora impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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