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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2015, n. 28067. Una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa, atteso che non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2015, n. 28067 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 30989. Nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada, per cui la violazione dell’obbligo di precedenza non è un evento imprevedibile ed impone quindi, al conducente favorito ad un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 16 luglio 2015, n. 30989 Ritenuto in fatto Con sentenza dei 27/11/2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di M.C. per il delitto di omicidio colposo in danno di F.A.. Veniva anche confermata la pena di anni uno di reclusione e la condanna al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27562. Per il reato di cui all’articolo 674 c.p., l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori e’ apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilita’ ex articolo 844 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 luglio 2015, n. 27806. Di fronte alla sistematica violazione delle regole sull’invio di denaro all’estero da parte dei gestori di una agenzia di Money transfer tra i «reati fine» può essere contestato anche il «riciclaggio» con la conseguente applicazione della misura del sequestro preventivo di beni titoli e denaro nella disponibilità degli indagati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 1 luglio 2015, n. 27806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamill – Consigliere Dott. ALMA...