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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488. Interpretazione chiara della circostanza aggravante della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di cui all’art. 3 del d.l. n. 122/1993; l’imputazione della stessa prescinde da un’indagine autonoma sull’elemento soggettivo, dovendosi procedere dall’analisi delle modalità lesive della condotta che si vale del disprezzo per l’altro da sé

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43448. È valido l’alcoltest anche se l’ora riportata dall’etilometro non è adeguata all’orario solare. Il mancato aggiornamento dell’orario interno dell’etilometro non inficia la regolarità delle operazioni se le circo-stanze di tempo e di luogo sono correttamente riportate nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria e se gli scontrini rappresentativi dell’esito dell’alcoltest sono stati sottoscritti dal conducente

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 ottobre 2015, n. 43448 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M. – rel. Consigliere Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43425. In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non puo’ concedere di ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d’appello. Ed invero, a nulla rileva che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, che, in forza dell’articolo 597 c.p.p., comma 5, il giudice di appello puo’ concedere di ufficio: infatti, proprio l’espressa previsione, da parte del legislatore, delle facolta’ attribuite, ex officio, al giudice dell’appello preclude un’applicazione estensiva od analogica della norma, ed un ampliamento, per via di interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente, e tassativamente, conferiti al medesimo giudice. A favore dell’affermazione di tale principio depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dall’articolo 597 c.p.p., comma 1, con conseguente sua inapplicabilita’, ai sensi dell’articolo 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 ottobre 2015, n. 43425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 novembre 2015, n. 45453. Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo “eventualmente” abituale. Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Trattandosi di reato abituale è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo dei disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612 bis cod. pen. Indubbiamente l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 novembre 2015, n. 45453 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 gennaio 2014 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale C.M. era stato condannato per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 44796. La colpa omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all’esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma può derivare anche dall’attività propria dell’obbligato in quanto possibile fonte di pericolo. Il gestore dell’impianto e delle piste servite ha infatti a suo carico l’obbligo della manutenzione in sicurezza della piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto. Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista: ed invero l’obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività; deve escludersi, nel caso di specie, che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  9 novembre 2015, n. 44796 Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza resa in data 29 settembre 2014 il Giudice di Pace di Bressanone assolveva M.A. , R.K. e S.F. dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere...