Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  9 novembre 2015, n. 44796

Ritenuto in fatto

1. Con l’impugnata sentenza resa in data 29 settembre 2014 il Giudice di Pace di Bressanone assolveva M.A. , R.K. e S.F. dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 40, comma 2 cod. pen. in riferimento agli artt. 9 comma 3, 11, comma 2 lett. b), 13 comma 1 della legge provinciale 23 novembre 2010 n. 14 ed agli artt. 113, 590 comma 2 cod. pen. per aver, in qualità rispettivamente di Presidente del C.d.A., consigliere delegato ed addetto alla sicurezza, manutenzione e preparazione delle piste da sci della Plose Ski S.p.A., gestrice della pista da sci (OMISSIS) negligentemente inosservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da pericoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati, permettendo così al minore Mi.Lu. di invadere la pista (OMISSIS), saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con B.S., intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane, consistita nella rottura dei legamenti del ginocchio destro.
2. Avverso tale decisione ricorreva in appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano deducendo erronea valutazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti con conseguente illogicità della motivazione.
3. Con provvedimento in data 23 febbraio 2015 il Tribunale di Bolzano disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile dal PM.
4. È stata presentata memoria difensiva nell’interesse della parte civile con cui si chiede l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

5. La impugnata sentenza è pervenuta all’assoluzione degli imputati sul presupposto che la normativa di cui alla legge della Provincia di Bolzano 23 novembre 2010 non richiederebbe la protezione delle piste, essendo volta soltanto a tutelare lo sciatore da possibili uscite di pista con conseguente collisione con ostacoli esterni.
Richiama poi il Giudice di Pace quanto riferito dal teste C. , secondo cui non si poteva prevedere la pericolosità della pista in quel punto.
L’incidente, in buona sostanza, si sarebbe verificato unicamente a causa del comportamento imprudente del Mi. , di cui non potevano essere chiamati a rispondere gli imputati.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte: va innanzitutto rilevato il carattere articolato della contestazione contenuta nel capo d’imputazione, ove, tra le altre condotte contestate, vi è esattamente quella di aver omesso le dovute protezioni, atte ad impedire che altri sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.
Peraltro la normativa provinciale richiamata che, al primo comma, delimita il suo campo di applicazione alla disciplina, fra l’altro, della sicurezza e del comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate ed alla gestione delle aree sciabili attrezzate per garantire la sicurezza- contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace- prevede espressamente oltre all’obbligo di delimitazione (art. 3 comma 1: le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità) anche quello di protezione (art. 3 comma 3: l’area adiacente ai bordi delle piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata).
Del resto la colpa omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all’esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma può derivare anche dall’attività propria dell’obbligato in quanto possibile fonte di pericolo. Il gestore dell’impianto e delle piste servite ha infatti a suo carico l’obbligo della manutenzione in sicurezza della piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto (Cfr. Sez. 4, n. 39619 dell’11 luglio 2007, Bosticco ed altro, Rv. 237822).
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista: ed invero l’obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività; certo, deve escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi.
È stato evidenziato dal PM appellante che quel passaggio fuori pista era particolarmente pericoloso, stante la presenza del dente che ne consentiva l’utilizzo come trampolino per immettersi perpendicolarmente nella pista, con evidente (e prevedibile) rischio per gli sciatori ivi presenti.
La pericolosità di quel passaggio era nota agli imputati o comunque essi avevano l’obbligo di esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista, con la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni o comunque di segnalare la situazione di rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, attesa la particolare conformazione dei luoghi.
Sul punto questa Corte (Sez. 4, n. 27861 del 20/04/2004, Rv. 229073) ha ritenuto sussistente, in capo al gestore di impianti sciistici, l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro.
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla luce delle considerazioni sopra espresse al Giudice di Pace di Bressanone, altro magistrato, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Bressanone, altro magistrato, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio

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