Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 dicembre 2015, n. 47489. Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti. Integrante il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all’attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento, con l’affermazione della giurisdizione italiana in caso di cellula operante in Italia per il perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del “Jihad” all’estero

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA   sentenza 1 dicembre 2015, n. 47489 Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da H.E.M. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 414, comma...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 47712. La buona fede (che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo) ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, specie lì dove tale “fattore esterno” sia ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa (competente alla tutela dell’interesse protetto) idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. Nel caso in esame (in relazione al reato di cui all’art. 697 co. 1 cod.pen. – detenzione di 26 cartucce cal. 38 in assenza di previa denunzia all’autorità), secondo la S.C., non poteva essere opposta – al fine di ritenere consumato il reato – la qualifica soggettiva dell’agente, a fronte di una chiara indicazione proveniente dall’ufficio che ebbe a ricevere la denunzia dell’arma (con prassi ribadita nella comunicazione in atti). Detta indicazione, peraltro, pur se da ritenersi erronea (posto che l’obbligo di denunzia va ritenuto insussistente solo lì dove le cartucce per arma comune da sparo non superino la ordinaria capienza del caricatore dell’arma) non era immediatamente percepibile come tale, e ciò in virtù del fatto che la norma di cui all’art. 26 della legge n.110 del 1975 tende, effettivamente, a determinare una qualche incertezza nell’interprete sulla estensione oggettiva della esenzione dall’obbligo di denunzia delle munizioni in presenza di regolare denunzia dell’arma

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 47712 In fatto e in diritto 1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2013 il GUP del Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la penale responsabilità di B.F. in relazione al reato di cui all’art. 697 co. 1 cod.pen. (detenzione di 26 cartucce...

Articolo

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2015, n. 46624. Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2015, n.46624  Ritenuto in fatto Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di B.L. , chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 novembre 2015, n. 45637. Sono nulli perquisizione e sequestro eseguiti senza le garanzie di legge presso lo studio del legale indagato se i locali sono condivisi con il suo difensore di fiducia. Le guarentigie previste dalla legge processuale non vengono meno nel caso in cui lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del collega professionista indagato, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 novembre 2015, n. 45637 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVINO Mariapia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. ANDRONIO...