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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666. Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. A differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, nel procedimento regolato dall’art. 99 L.F., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non determina alcun effetto preclusivo ma comporta la necessità di assegnare un nuovo termine al medesimo scopo sempre che il curatore non sia costituendo in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673. Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex articolo 119 della legge fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento». Con questo principio di diritto la Cassazione ritiene legittima una seconda istanza di fallimento quando, a seguito della revoca, siano emersi elementi gravi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile, non esistendo alcuna norma che impedisca la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti non esaminati e non conosciuti, né verificabili alla data della sentenza di revoca del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253   SENTENZA   sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256. Nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, 2 comma, l.f.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256 Svolgimento del processo Il Fallimento della s.n.c. Torrefrutta e dei soci illimitatamente responsabili P.M. , T.M. e F.G. , premesso di avere appreso che i soci P. e T. avevano stipulato polizze vita con Alleanza Ass.ni; di avere informato detta società assicuratrice della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625. Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...