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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13653. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13653 Svolgimento del processo 1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2014, n. 12562. Negli infortuni sul lavoro non scatta il concorso di colpa del dipendente per essersi esposto ad un rischio inutile se tale comportamento integrava una prassi nota all'impresa

suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2014, n. 12562 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2014, n. 11831. Va condannata a risarcire il danno per «mancata tutela delle condizioni di lavoro», ex art. 2087 del c.c., il datore che lascia inalare polveri d'amianto e fumi di saldatura a un proprio dipendente, provocandone il decesso per neoplasia polmonare

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 maggio 2014, n. 11831 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2014, n. 11832. Si afferma che esattamente il giudice di merito esclude la ravvisabilita' di un ramo di azienda, oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in un complesso di servizi – privi di struttura aziendale autonoma e preesistente – consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche ed in assistenza tecnica, che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalita' coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario. Ne' puo' assumere rilievo, al fine di ravvisare un trasferimento di ramo di azienda, la sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento, in quanto la qualificazione come ramo di azienda contrasterebbe sia con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23, che richiedono gia' prima di quest'atto "un'entita' economica che conservi la propria identita'", ossia un assetto gia' formato, sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (corte cost. n. 115 del 1994) ad un mero atto di volonta' del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi.

  Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 maggio 2014, n. 11832 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere Dott. TRICOMI Irene – Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...