poste italiane

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 giugno 2014, n. 12628

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 22.12.2007 rigettava l’appello proposto dalle Poste italiane avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Larino in data 22.2.2006 con la quale era stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per i danni derivati dall’assegnazione a mansioni di sportellista di C.R. liquidati nella somma di euro 47.000,00 successivamente al Maggio 1991. La Corte territoriale osservava che il C. era stato ritenuto inidoneo alle mansioni di sportellista sin dal 1991 in quanto lo stesso era stato vittima di un rapina presso l’ufficio postale di Petacciato che aveva determinato per lungo tempo una afonia. Era stato chiaramente nella domanda originaria prospettato un danno alla salute. Per la Corte territoriale, anche se dopo molto tempo, era da ritenersi provato il nesso causale tra la adibizione alle mansioni prima ricordate ed il riacutizzarsi della malattia, come emergeva anche dalla CTU svolta in primo grado. Le Poste dovevano assicurare una posizione di lavoro che non pregiudicasse lo stato psico- fisico del lavoratore le cui condizioni mediche erano ben note. L’appellato era stato invece applicato allo sportello in situazioni di tensione anche con il pubblico, il che aveva certamente riacutizzato la ricordata malattia. Mentre inconferente era l’adibizione a mansioni di retro sportello perché non erano quelle che avevano causato i danni lamentati. Inoltre la malattia era certamente tale da incidere sulla vita di relazione ed anche sulle stesse prospettive di carriera professionale.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso le Poste con tre motivi corredate da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 2087 c.c. Mancava la prova della responsabilità datoriale nella causazione dell’evento. La Commissione medica non aveva vietato assegnazioni sporadiche dovute ad esigenze sostitutive.
Il motivo appare infondato. In primo luogo il motivo non ricostruisce come nei gradi precedenti sia stata fatta valere la circostanza per cui il divieto di assegnazione sporadica a mansioni di sportelleria non sarebbe stato escluso dalla Commissione medica. La sentenza appellata non tratta questo specifico aspetto e l’atto in questione della Commissione non è stato prodotto, sicché la questione sembrerebbe in realtà “nuova”. Comunque appare corretta la motivazione della sentenza impugnata per cui, avendo la Commissione medica ritenuto il C. inidoeo allo svolgimento di mansioni allo sportello in relazione al possibile riacutizzarsi di malattie sofferte come conseguenza di una subita rapina, era onere del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., cui la malattia era ben nota, evitare assegnazioni di sorta (che risultano essere state ben sei) che hanno determinato, in base alla consulenza espletata, proprio quelle conseguenze che la Commissione medica aveva inteso evitare affermando la già ricordata inidoneità. Sussistono quindi gli estremi della responsabilità ex art. 2087 c.c.
Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. del c.p.c. Era stata utilizzata la sola CTU come fonte di prova.
Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello legittimamente ha utilizzato la consulenza tecnica come prova della correlazione causale tra fatti adeguatamente allegati e provati dal ricorrente (la inidoneità a svolgere attività di sportellista) ed altri fatti, anch’essi allegati e provati, come il riacutizzarsi di una malattia precedentemente sofferta dopo l’adibizione come sportellista. La consulenza non ha pertanto sostituito un onere probatorio del ricorrente ma ha accertato il nesso (dal punto di vista medico-legale) tra due serie di fatti allegati e provati dal ricorrente.
Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. del c.p.c. Era stata sentita la moglie del C., senza valutare le deposizioni di questa e sottoporle ad un prudente apprezzamento.
Il motivo appare inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non ricostruisce se e come la questione sia stata posta in appello e neppure il contenuto delle dichiarazioni rese. Non si allegano neppure quali possano essere le ragioni per dubitare delle dichiarazioni della moglie del C., confermate anche dal marito, se non il mero fatto del rapporto di coniugio. La circostanza che siano state qualificate come deposizioni testimoniali le dichiarazioni del marito è senz’altro qualificabile come un lapsus irrilevante. Del resto che l’afonia possa avere ripercussioni nella vita di relazione ed anche nei rapporti di lavoro appare circostanza talmente ovvia da essere difficilmente contestabile, se non sulla base di ulteriori allegazioni mai avvenute, come correttamente osservato nella sentenza impugnata.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00, nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.

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