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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 novembre 2014, n. 24393. Il Decreto Legislativo n. 564 del 1996, articolo 3, comma 2 inserito in un decreto legislativo che si occupa di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione , prevede che Le cariche sindacali di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 31, comma 2, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. La disciplina del 1996 vale solo ai fini previdenziali, espressamente specificati dalla medesima norma, e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori e quindi una limitazione per l'autonomia sindacale nell'individuare le cariche sindacali provinciali e nazionali legittimate alla fruizione dei permessi.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 novembre 2014, n. 24393 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24662. L'oggetto del patto di non concorrenza è delimitato dall'attività del datore di lavoro nei confronti del quale è assunto il vincolo, sicché deve escludersi che possano rientrarvi, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25674. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Sono leciti i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale (è stata richiamata in particolare la, resa in una fattispecie analoga).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 4 dicembre 2014, n. 25674 Ritenuto in fatto Con sentenza del 16.11.2010 la Corte di appello di Ancona rigettava l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda della detta S. diretta all’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole dalla...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 novembre 2014, n. 5419. In mancanza di una definizione normativa, per mobbing si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo. A tal fine, la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a dolersi in maniera generica di esser vittima di un illecito, ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, dovendo quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il Giudice Amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. Non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche. In particolare nel lavoro "pubblico", per configurarsi una condotta di mobbing, è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 novembre 2014, n. 5419 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2012, proposto da: CO.EM., rappresentata e difesa dagli avv. Fr.Va. ed altri, con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24668. Legittimo il licenziamento del dipendente di banca che abbia divulgato informazioni riservate relative ad un proprio cliente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...