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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2016, n. 586. Grava sul lavoratore assente per malattia l’onere di dimostrare la compatibilità del lavoro nelle more svolto presso terzi con l’infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico­fisiche (onere probatorio rimasto nella specie non assolto), le relative valutazioni sono riservate al giudice del merito

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 gennaio 2016, n. 586 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, D.A. dedusse di aver lavorato alle dipendenze dell’Associazione CNOS-FAP Regione Lazio dall’1.11.1999 al 2.3.2007 in qualità di operaio ausiliario di I livello; che era stato licenziato dalla datrice di lavoro a seguito di contestazione...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935. In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e’ determinato da piu’ soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilita’ solidale ai sensi dell’articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi e’ chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilita’ contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ ricollegabile eziologicamente a piu’ persone, e’ sufficiente, ai fini della responsabilita’ solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 21. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso. E se ciò in generale abilita il giudice a convertire (rectius, valutare) un licenziamento per giusta causa in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che ciò comporti violazione dell’art. 112 c.p.c. (fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di risolvere il rapporto), dal momento che nelle più ampie pretese economiche collegate dal lavoratore all’annullamento dei licenziamento ritenuto ingiustificato ben può ritenersi compresa quella di minore entità derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto dei lavoratore al preavviso, il carattere meramente qualificatorio della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo comporta che, ove il datore di lavoro impugni globalmente la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, nella sua domanda al giudice d’appello di dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto per giusta causa deve ritenersi compresa la minor domanda di dichiarare la risoluzione dello stesso rapporto per la sussistenza di giustificato motivo soggettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 21 Fatto Con sentenza depositata il 21.11.2013, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla s.r.l. Fratelli C. a R.L. e condannato la società appellante a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60. L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. E’ consentito all’opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60 In fatto e in diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “- L. s.a.s. di B.F. , F. e Fr. , e L.F. ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della C.C. e C. s.a.s. di C.C. , avverso il quale la...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 dicembre 2015, n. 25044. In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso del lavoratore l’indebito riempimento di taniche di benzina per uso personale con spesa posta a carico dell’azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 dicembre 2015, n. 25044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 dicembre 2015, n. 25046. L’opposizione proposta ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi, tra i quali le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza, non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, giacché essa non vale come impugnazione, ossia come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 dicembre 2015, n. 25046 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 novembre 2015, n. 23140. La sanzione disciplinare è illegittima qualora il datore di lavoro non abbia consentito al lavoratore di rendere le giustificazioni orali, benchè quest’ultimo abbia presentato la relativa richiesta oltre il termine di cinque giorni entro il quale il lavoratore deve essere sentito a sua discolpa ai sensi dell’art. 7 della l. n. 300 del 1970.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 novembre 2015, n. 23140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...