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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 21016, n. 496. In tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile però una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato. Se dunque l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimità dell’esercizio del potere di assegnazione delle mansioni nel caso di inidoneità lavorativa del lavoratore, peraltro, al datore di lavoro non può chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile, atteso che la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti. Se dunque il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 21016, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 21. Scatta il vizio di omessa pronuncia per il giudice, anche di appello, che dichiari illegittimo un licenziamento intimato per «giusta causa» senza verificare d’ufficio la possibilità di riqualificarlo come licenziamento «per giustificato motivo soggettivo»

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. CAVALLARO Luigi –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 novembre 2015, n. 23838. In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 novembre 2015, n. 23838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2015, n. 22627. I termini di decadenza e di inefficacia dell’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del recesso datoriale, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, quindi, anche nei confronti del dirigente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 novembre 2015, n. 22627   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2015, n. 25260. Alla società privata che si occupa di trasporto pubblico si applicano le regole previste per i rapporti di lavoro di natura privatistica. E quindi le mancate pause e riposi spettanti ai prestatori vanno risarciti. In particolare una spa del trasporto pubblico pugliese è stata condannata a pagare due dipendenti in funzione del lavoro in eccesso svolto per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 dicembre 2015, n. 25260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...