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Corte di Cassazione, serzione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559. Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. FERRO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 novembre 2015, n. 23630. Il direttore generale di banca corresponsabile unitamente al consiglio di amministrazione per la crisi dell’istituto di credito non è individuabile esclusivamente nel soggetto che ha ricevuto un’investitura “istituzionale”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 novembre 2015, n. 23630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584. Appartiene alla competenza della sezione comune del giudice ordinario e non già a quella specializzata in materia di impresa la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale una ditta individuale chieda la condanna di una società inglese lamentando danni tanto per abuso di dipendenza economica, quanto per lo svolgimento di pratiche di sviamento della clientela realizzate con lesione dell’immagine e della reputazione commercial

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...