Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 838. Fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall'art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale. Va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione giacché tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075. L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell'ipoteca, non previsto dal titolo o ad esso non conforme non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Qualora l'errore nella nota di iscrizione sia caduto su un elemento non essenziale, diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 c.c. a pena di nullità, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075 Svolgimento del processo La Cassa di Risparmio di Rieti iniziava una esecuzione immobiliare nei confronti di Pa.Fr. e M.C. in cui interveniva anche la creditrice ipotecaria P.M.S. . Il credito della banca procedente veniva ceduto ad Intesa Gestione Crediti, che interveniva nella procedura...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 280. Anche qualora manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e sanitario, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico e il paziente, e l'altro, tra il paziente e la casa di cura, contratti aventi a oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento dell'attività professionale e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi a oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2040. E’ consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione di nullità di un contratto, a condizione che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto e che non si sia verificato un giudicato implicito sulla validità dello stesso, per aver, il giudice di merito, accolto o respinto la domanda sul presupposto della validità del titolo su cui essa si fondava e la questione della validità del negozio non sia stata sollevata in appello
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 4 febbraio 2015, n. 2040 Ritenuto in fatto I coniugi L.I.O. e P.S. citarono innanzi al Tribunale di Messina il geometra L.M.V. e S.O. , titolare di omonima impresa di costruzioni, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni loro cagionati per l’esecuzione di un fabbricato in modo difforme...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1135. La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, comma 1, cod. civ. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 gennaio 2015, n. 1135 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930. Il principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese giudiziali e nel caso di soccombenza reciproca, non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte, per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1453. Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n. 1 cod. civ., e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n. 1453 Svolgimento del processo 1. L.F.P. , C.G. e N.S. convennero in giudizio La.Sa. e An.Ma. e chiesero il pagamento, in solido, del compenso residuo (pari a Euro 38.734,27), essendo le convenute obbligate quali debitrici solidali. Esposero: – di essere stati componenti del...
