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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7093. Lo svolgimento volontario di attività sportiva (nel caso di specie durante una lezione di equitazione) comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L’accettazione del rischio da parte dell’atleta o dell’allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell’organizzatore della gara o dell’istruttore sportivo. Quest’ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l’organizzatore o l’istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza. Ora, se l’accettazione del rischio da parte dell’atleta non esclude la responsabilità dell’istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell’atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all’art. 1227, comma 1, c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7093 Svolgimento del processo 1. Il 16.6.1986, durante una lezione di equitazione, la sig.a Z.M. cadde dal cavallo che montava e patì lesioni personali. Nel 1989, per ottenere il risarcimento del conseguente danno, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il gestore della scuola di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6020. In un contratto di affitto di azienda avente oggetto «l’attività di acquisto e vendita al minuto di generi alimentari», l’apertura di un altro supermercato a 200 metri, con conseguente perdita di fatturato, integra la rottura del patto di non concorrenza, siglato tra le parti, e dà diritto al risarcimento del danno oltreché alla risoluzione del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926. Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5658. Quando una costruzione sia stata realizzata non gia’ lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e dalle rientranze dell’altrui fabbrica (e) quindi potra’ costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio del preveniente si trova sul confine

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590. In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale2) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell’obbligato sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 marzo 2015, n. 5590 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6021. In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale (ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale) la Corte d’Appello ha omesso di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  25 marzo 2015, n. 6021 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 aprile 2015, n. 6822. La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. Ne segue che la Corte – sempre che non vi sia rinuncia al ricorso – deve rilevare la detta cessazione come fatto oggettivo incidente sull’interesse alla definizione del ricorso, il quale dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salva la valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 aprile 2015, n. 6822  Svolgimento del processo p.1. La s.r.l. Addcons ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la s.p.a. Tessiture Pietro Radici avverso la sentenza del 28 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Bergamo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento opposto, un’opposizione ai...