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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078. La necessità che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti non sussiste, allorché da complessivo comportamento della parte è possibile desumere in modo inequivocabile la sua volontà di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti è stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticità del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticità di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078 Svolgimento del processo I fratelli M.B. e G.B., premesso che la madre degli esponenti R.S. era deceduto il 27-4-1997 lasciando un testamento olografo del 2-8-1994 pubblicato il 28-7-1997, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone l’altro fratello G.B. chiedendo dichiararsi la divisione...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035. la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1939, nel testo di cui al protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e con la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) – secondo cui "l'azione di responsabilità dovrà essere promossa a scelta dell'attore nel territorio di uno Stato contraente innanzi al tribunale del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione" – ha predisposto solo il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, e non vale come criterio attributivo della competenza interna dello Stato aderente del quale è stata determinata la giurisdizione. Dal tenore dell'intera disposizione, infatti, si ricava che il disegno manifestato dal legislatore uniforme con la norma de qua è stato quello di affidare al criterio del collegamento a uno dei fori alternativi contemplati dalla norma in oggetto la individuazione dello Stato aderente, in cui è giustificato radicare la giurisdizione per tali controversie e di lasciare all'ordinamento giuridico interno la disciplina del processo introdotto innanzi al giudice dello Stato aderente, disciplina necessariamente comprendente le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035 Svolgimento del processo Con citazione dell’agosto 2001 la s.p.a. Vittoria Assicurazioni – premesso che aveva provveduto a risarcire i danni conseguenti alla perdita di colli di una spedizione, affidati per il trasporto aereo nel novembre del 2000 dallo spedizioniere Franco Vago s.p.a. alla...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910. La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c. esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità. Ciò, è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo. D'altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. La s.p.a. Chime ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.A.R. avverso l’ordinanza del 3 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Avellino, investito dell’opposizione proposta dal D.A. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 ottobre 2014, 21951. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla corte d'appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l'equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso e conseguentemente, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività prestata in detto procedimento, deve applicarsi la tabella A allegata al D.M. n_ 140 del 2012 (che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale), e, quanto alla liquidazione dei detti onorari e diritti, deve osservarsi il principio, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa professionale forense

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 ottobre 2014, 21951 Svolgimento del processo V.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,’ nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto depositato in data 10 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di Catanzaro, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Ipotesi in cui un condomino aveva posizionato sulla facciata condominiale dei condizionatori.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente – Dott. MANNA Felice – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842. In tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi

Suprema Corte di Cassazione sezone I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva...