SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE sentenza 8 gennaio 2015, n. 40 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2002, il Condominio di via (omissis) evocava in giudizio B.M. in D. esponendo che: con scrittura privata in data 30 novembre 1989, autenticata dal notaio Mentoli, la stessa...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657. Le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell'edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall'assemblea condominiale, debbono essere approvate all'unanimità. E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. La clausola (del regolamento condominiale approvato dall'assemblea a maggioranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell'appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce "di per sé" lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l'esercizio di facoltà connesse all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall'uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5657 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15/24 gennaio 2002 I.U.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio via (omissis) , nonché i singoli condomini del medesimo, ed impugnava la delibera assembleare del 17.12.2001 deducendo che in detta adunanza era...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4661. Deve essere respinta la domanda di risarcimento danni introdotta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. da un automobilista il quale lamenti la rottura del motore del proprio veicolo cagionata dalla presenza sulla sede stradale di una enorme buca coperta d'acqua, laddove lo stesso, pur avendo chiaramente percepito l'esistenza di una enorme massa d'acqua, anziché arrestare il mezzo, abbia invece proseguito la marcia facendo così sprofondare nella cavità del terreno l'autovettura
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 marzo 2015, n. 4661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 marzo 2015, n. 4733. È affetto da nullità il contratto di compravendita di un’abitazione quando il venditore ceda solo l’immobile e non anche il diritto d’uso del posto auto riservato ai condomini. Nel caso di specie, la controversia era sorta perché il venditore, trasferitosi in una mansarda realizzata abusivamente nello stesso immobile, aveva riservato a sé la possibilità di usufruire del parcheggio, collegando tale diritto all’esistenza della mansarda
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 marzo 2015, n. 4733 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 marzo 2015, n. 5811. La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (art. 22 cod. proc. civ.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari. Ai fini della competenza per territorio nelle cause ereditarie è pertanto necessario accertare quale sia il domicilio del defunto al momento del decesso
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 23 marzo 2015, n. 5811 Fatto e diritto Ritenuto che la controversia riguarda l’eredita di T.A. , deceduto in (omissis) ; che T.I. ritiene che le disposizioni contenute nel testamento olografo del padre hanno leso la di lei quota di legittima a vantaggio dei fratelli B. e C....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La massima estrapolata: La garanzia per evizione ricorre anche nel caso in cui l’immobile venduto venga espropriato in esecuzione di un vincolo di piano regolatore particolareggiato preesistente al contratto ed avente incidenza specifica e reale sulla cosa venduta, perché tale vincolo incide sulla radice...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 marzo 2015, n. 4616. Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, non può più essere invocata l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., la quale presuppone l'esistenza di un contratto ancora in vigore. Qualora, pertanto, si sia verificato lo scioglimento dell'appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 81 L. Fall., lo scioglimento ha efficacia ex nunc, dovranno essere fatti salvi gli effetti contrattuali già prodottisi ed all'appaltatore – e per esso al curatore fallimentare – spetterà il corrispettivo maturato per le opere eseguite, salvo ovviamente di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 marzo 2015, n. 4616 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, 17 marzo 2015, n. 5230. Laddove manchi o ritardi l'attuazione della disciplina comunitaria, sorge una responsabilità dello Stato Italiano, di cui può rispondere il Ministero ove convenuto anche se erroneamente quale articolazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “quale organo di direzione della politica generale del Governo ex art. 95 Cost.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5230 Svolgimento del processo p.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca e della Salute hanno proposto ricorso per cassazione contro i medici G.R.L. e I.V. avverso la sentenza del 25 giungo 2012 della Corte d’Appello di Catania...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 4522. In una domanda di protezione internazionale, l'omosessualità del richiedente asilo può essere dedotta anche in un secondo momento, e cioè dopo che sia stata respinta la prima istanza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 marzo 2015, n. 4522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2015, n. 4508. La recinzione della zona verde comune per evitare un indiscriminato calpestio dell'area, deliberata dall'assemblea dei condomini a difesa della proprieta' condominiale, non e' suscettibile di inquadramento in un'ipotesi di innovazione diretta al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tanto meno puo' essere assimilata ad una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensi' configura un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione della cosa comune, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione devoluti all'amministratore. E, al contrario, integrano gli estremi di innovazioni vietate, se non approvate nei modi di legge dai condomini, quelle opere che alterano sostanzialmente la destinazione e/o la funzionalita' della cosa comune, tale da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei partecipanti
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 marzo 2015, n. 4508 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...