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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657. Le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell'edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall'assemblea condominiale, debbono essere approvate all'unanimità. E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. La clausola (del regolamento condominiale approvato dall'assemblea a maggioranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell'appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce "di per sé" lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l'esercizio di facoltà connesse all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall'uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5657 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15/24 gennaio 2002 I.U.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio via (omissis) , nonché i singoli condomini del medesimo, ed impugnava la delibera assembleare del 17.12.2001 deducendo che in detta adunanza era...

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La massima estrapolata: La garanzia per evizione ricorre anche nel caso in cui l’immobile venduto venga espropriato in esecuzione di un vincolo di piano regolatore particolareggiato preesistente al contratto ed avente incidenza specifica e reale sulla cosa venduta, perché tale vincolo incide sulla radice...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 17 marzo 2015, n. 5230. Laddove manchi o ritardi l'attuazione della disciplina comunitaria, sorge una responsabilità dello Stato Italiano, di cui può rispondere il Ministero ove convenuto anche se erroneamente quale articolazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “quale organo di direzione della politica generale del Governo ex art. 95 Cost.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5230 Svolgimento del processo p.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca e della Salute hanno proposto ricorso per cassazione contro i medici G.R.L. e I.V. avverso la sentenza del 25 giungo 2012 della Corte d’Appello di Catania...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 4522. In una domanda di protezione internazionale, l'omosessualità del richiedente asilo può essere dedotta anche in un secondo momento, e cioè dopo che sia stata respinta la prima istanza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 marzo 2015, n. 4522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2015, n. 4508. La recinzione della zona verde comune per evitare un indiscriminato calpestio dell'area, deliberata dall'assemblea dei condomini a difesa della proprieta' condominiale, non e' suscettibile di inquadramento in un'ipotesi di innovazione diretta al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tanto meno puo' essere assimilata ad una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensi' configura un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione della cosa comune, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione devoluti all'amministratore. E, al contrario, integrano gli estremi di innovazioni vietate, se non approvate nei modi di legge dai condomini, quelle opere che alterano sostanzialmente la destinazione e/o la funzionalita' della cosa comune, tale da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei partecipanti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 marzo 2015, n. 4508 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...