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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15749. In caso di contestazione, il telefax non è prova di avvenuta ricezione, diversamente dagli strumenti di comunicazione ordinari, quale la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Suprema Corte di Casssazione Sezione III Civile sentenza 27 luglio 2015, n. 15749 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17542. Nel giudizio di appello relativo alla querela di falso e necessario che la pendenza del processo venga comunicata al P.M. presso il giudice “ad quem”, affinché egli sia posto in grado di intervenire, ai sensi dell’art. 221, co. 3, c.p.c., derivandone, in mancanza, la nullità del procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  3 settembre 2015, n. 17542 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 28.7.2010, A.J.T. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2010, emesso su istanza dell’ex marito T.U. dal presi­dente dei Tribunale di Tempio Pausania, e fondato sulle scritture private dei 20.12.2005 e del 14.9.2009,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 17422. Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della “causa petendi’ , che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità dei provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente … non può introdurre in corso di causa domande nuove. Né può dubitarsi che l’eventuale sussistenza dell’esimente della buona fede rispetto ad una sanzione amministrativa non costituisca un autonomo profilo di opposizione (che tra l’altro richiede anche uno specifico accertamento con relativo onere a carico di chi tale esimente invoca)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 17422 Svolgimento del processo 1. Il ricorrente F. M. impugna la sentenza dei Tribunale di Palermo n. 3170/11, emessa ai sensi dell’art. 281 cod. proc. civ., che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15721. L’articolo 1588 (coordinato con l’articolo 1218) c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile. Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fimi della liberazione dalla responsabilita’ contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 15721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 settembre 2015, n. 17550. L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a noma dell’art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 settembre 2015, n. 17550 In fatto Con ricorso del 28.6.2010 gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, adivano, insieme con altri, la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24...

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Corte di Cassazione, sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459. Per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto. Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzione di parte

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 settembre 2015, n. 17459 Svolgimento del processo Con citazione del 6 e 10.6 1996 R. C., premesso che dal 2.5.1967 aveva posseduto ininterrottamente uti dominus la casa di abitazione in Foggia via Caldara IV piano intestata a G.L. e di aver appreso che, quest’ultima l’ l 1,.2.1987...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 luglio 2015, n. 15566. Deve ritenersi rituale la notifica dell’avviso di udienza effettuata presso la Cancelleria della Corte di cassazione nei confronti del difensore già cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 luglio 2015, n. 15566 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...