In tema di mantenimento figli maggiorenni che lavorano però con guadagni ridotti 
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In tema di mantenimento figli maggiorenni che lavorano però con guadagni ridotti 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8240

Per quanto attiene il mantenimento dei figli maggiorenni, non vi è motivo di permanenza del diritto del figlio alla percezione, e conseguentemente del genitore all’obbligo, quando il figlio stia mettendo a frutto i percorso di studio e\o tecnico seguito anche nel caso in cui guadagni somme saltuarie e inferiori alle spese mediche sostenute in quanto affetto da patologia psicologica.

Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente ed il concorso di colpa del danneggiato
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Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente ed il concorso di colpa del danneggiato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8306.

Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente, condizionando la stabilità e la possibilità di controllo, arresto e manovra del mezzo, incide di regola, salva rigorosa prova contraria sull'eziologia del sinistro ed integra condotta colposa da considerare ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato.

Per la decisione accelerata dei ricorsi l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa
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Per la decisione accelerata dei ricorsi l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8303.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto.

L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati
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L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 marzo 2024| n. 8319.

L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.

L’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione
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L’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8286.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea.

La contumacia non può integrare alcuna delle ipotesi che legittimano la compensazione delle spese processuali.
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La contumacia non può integrare alcuna delle ipotesi che legittimano la compensazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8273.

La contumacia, costituendo una condotta processualmente neutra, non può integrare alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., legittimano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Diffamazione a mezzo stampa e la liquidazione equitativa del danno 
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Diffamazione a mezzo stampa e la liquidazione equitativa del danno 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8248.

In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.

Distanze legali delle costruzioni dalle vedute ed il diritto assoluto alla rimessione in pristino
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Distanze legali delle costruzioni dalle vedute ed il diritto assoluto alla rimessione in pristino

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8283.

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Conferimento effettuato in società mediante l’attribuzione di un diritto di vendita c.d. “put” della partecipazione sociale a prezzo predeterminato
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Conferimento effettuato in società mediante l’attribuzione di un diritto di vendita c.d. “put” della partecipazione sociale a prezzo predeterminato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 7934.

È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

La revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio
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La revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 7961.

In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito.