Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016, n. 10618
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016, n. 10618

La canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907. Nel caso di specie le caratteristiche dei manufatti di cui si discute si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico Per un maggior approfondimento sul tema delle luci...

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19 maggio 2016, n. 10318.
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19 maggio 2016, n. 10318.

Le norme dei regolamenti edilizi che fissano le distanze tra le costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile, infatti, in virtu’ del rinvio contenuto nell’articolo 873 c.c., hanno portata integrativa delle disposizioni dettate in materia dal codice civile; e tale portata non si esaurisce nella sola deroga alle distanze minime previste dal...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 maggio 2016, n. 9959
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 maggio 2016, n. 9959

L’azione di accertamento della proprieta’, che esime colui il quale propone l’azione dall’onere della “probatio” diabolica e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, si caratterizza per il fatto che detta azione mira non gia’ alla modifica di uno stato di fatto, bensi’ solo all’eliminazione di uno stato...

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449.
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449.

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4,...

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In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha osservato che negli atti di compravendita è del tutto assente una riserva di proprietà esclusiva da parte della venditrice; di contro, l’espressa indicazione contrattuale del trasferimento della comproprietà di quanto per legge è comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi dell’art. 1117 dimostra che la ricorrente riteneva il lastrico e lo stenditoio parti condominiali, tanto da non distinguere la loro condizione giuridica da quella delle restanti parti comuni. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 9035.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2016, n. 9035 Svolgimento del processo 1 Con citazione del 13.3.1993, i coniugi M.M. e Ca.Gi. , T.L. e F.D.L.M. nonché C.F. e G.S. convennero innanzi al Tribunale di Palermo la s.r.l. Immobiliare Fratelli Lo Cicero, esponendo: – che con atti del 17.10.1988, 21.10.1988 e 10.10.1988...

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Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ingegnere nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini). Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005,...