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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4936. Ove il giudice constati il rispetto dei limiti tutti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera – eventualmente una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino – quantunque realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  3 marzo 2014, n. 4936 Svolgimento del processo B.G. , dante causa della ricorrente, proprietario di un immobile a piano terra sito in (omissis) , chiedeva all’assemblea del 27.1.1990 del condominio in cui era ricompreso il cespite di sua esclusiva proprietà, di essere autorizzato a realizzare sulla parete...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4277. Condomina scivola sul pavimento dell’androne condominiale. Prospettata una responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Nessuno addebito per il condominio per il mancato onere probatorio in capo all’attrice

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  24 febbraio 2014, n. 4277 Svolgimento del processo 1. Nel 2000 P.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il condominio (omissis) , chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona subiti per essere scivolata il 26 dicembre 1997 all’ingresso del palazzo ove si trovava la propria...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3094. In tema di condominio, ove il giudice constati, con riguardo alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 cod. civ. e della struttura dell’edificio condominiale, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza l’esatta osservanza delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprieta’ contigue. Infatti, le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocita’ i rapporti fra proprieta’ individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purche’ siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioe’ quando l’applicazione di quest’ultime non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilita’ della disciplina generale sulla proprieta’, quando i diritti o le facolta’ da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall’articolo 1102 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 febbraio 2014, n. 3094 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441. In merito alla violazione del decoro architettonico previsto dal regolamento condominiale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441 Svolgimento del processo R.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato sito in Pistoia, via Ernesto Rossi nn 3, 5, 7 e 9, citò, nel settembre 1999, innanzi al locale Tribunale, A.C., più altri condomini, chiedendo che fossero tutti condannati ad eliminare diverse...