Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui
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Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui

La vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita A)   Vendita di cosa altrui [1] [2] [3]   art. 1478 c.c. vendita di cose altrui Se...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2014, n. 14084. Il vigilante che ha assunto l'obbligo di vegliare sull'immobile di un altro soggetto, ove, a fronte di segnalazione ricevuta, non provveda ad effettuare l'intervento al fine di verificare se effettivamente sia in corso effrazione e non avverte e chiede l'intervento delle forza di polizia, è tenuto a risarcire i danni patiti dalla parte che ha subito l'omessa vigilanza

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 giugno 2014, n. 14084 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 2 aprile 1998 G.T. , nella veste di assicurata danneggiata da un furto con scasso della cassaforte interna alla villa isolata sita in (omissis) , furto avvenuto la notte del (omissis) , convenne dinanzi al...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2014, n. 14227. Il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non e tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, né il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 giugno 2014, n. 14227 Svolgimento del processo P.F. conveniva in giudizio il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia deducendo di aver concluso con la s.p.a. Ofma un contratto di acquisto di impianto di mungitura e un altro di asportazione a scorrimento da utilizzare a scopi zootecnici nella propria...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2014, n. 14006. In pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio, ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale. Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finchè dura la pendenza salvo alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da dette disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato, ossia delle situazioni soggettive che nascono dal contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione – prevista dal citato art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione "secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte", cioè di osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 19 giugno 2014, n. 14006 Ritenuto in fatto La ITALCOSTRUZIONI s.p.a. con due distinti contratti preliminari di compravendita stipulati il 3.4.1996 si impegnava ad acquistare dalla GESQUAR s.r.l. e dalla SEGIPA s.p.a., che si obbligavano a vendere, terreni siti nel Comune di (OMISSIS) aventi, rispettivamente, una superficie di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13685. La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. Cambiando ciò che v'è da cambiare, è il fatto obiettivo dell'inadempimento e non la mora (prodottasi vuoi per intimazione vuoi ex re) a far sorgere il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia sotto l'aspetto del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante (mentre – è a stento il caso di osservare – nessuna inferenza di segno opposto è lecito trarre dal nesso che l'art. 1224 c.c., pone tra mora e risarcimento del danno da ritardo nelle sole obbligazioni pecuniarie).

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 16 giugno 2014, n. 13685 Ritenuto in fatto La Max Tre s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Realdreamhotel s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 700.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un complesso immobiliare ad uso motel/hotel sito in (OMISSIS)....