Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2016, n. 2687. Quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testé menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nell’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 10 febbraio 2016, n. 2687 Ritenuto in fatto Il sig. C.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza Trib. Pistoia 20/11/2014 declinatoria della propria competenza territoriale, in favore di quella “dei tribunali nel cui territorio...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 gennaio 2016, n. 612. In nessuna delle disposizioni articoli 6 lett. d) legge n. 1/1991, 17 lett. b) D.Lgs. n. 415/96, 21 lett. b) D.Lgs. n. 58/98, 28 e 29 delibera Consob n. 11522/98 si prescrive che l’intermediario debba rilasciare attestazione al cliente anche degli ordini di negoziazione ricevuti telefonicamente: l’attestazione è prevista dal regolamento Consob n. 11522/98 (la normativa anteriore non conteneva neppure tale previsione) solo per l’ipotesi di ordini rilasciati presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze. In linea generale, non merita condivisione la tesi secondo la quale la prescritta modalità di registrazione dell’ordine conferito telefonicamente dovrebbe qualificarsi come requisito di forma, sia pure ad probationem, dell’ordine di acquisto o vendita in tal modo conferito all’intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova. Premesso che la normativa primaria contenuta nel T.U.F. (D.Lgs.n.58/1998) non contiene alcuna prescrizione di forma per gli ordini conferiti dal cliente in attuazione del c.d. contratto-quadro relativo ai servizi di negoziazione, bensì solo per quest’ultimo, e che quindi del tutto incongruo sarebbe il ritenere che una siffatta prescrizione fosse stata introdotta solo con la normativa regolamentare di cui alle disposizioni richiamate in ricorso, deve d’altra parte considerarsi come il significato attribuibile al testo di tali disposizioni (in particolare dell’art. 60 reg. n. 11522/98 che per primo ha introdotto la previsione della registrazione), nella misura in cui si limita ad indicare agli intermediari una condotta da tenere in determinati casi, appare piuttosto da collegare con uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere. Deve dunque escludersi che con tali disposizioni regolamentari si sia introdotta un mezzo esclusivo di prova dell’ordine conferito dal cliente, il che esclude anche l’applicabilità della preclusione dettata dall’art. 2725 cod.civ..

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  15 gennaio 2016, n. 612 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 26 aprile 2008, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto da D.E.M. , F.I. , D.C.A. e D.G. , già titolari dal 1996 di un conto deposito titoli in custodia e amministrazione (dal quale erano...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25442 . La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l’intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull’andamento dell’investimento) – non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  18 dicembre 2015, n. 25442 Svolgimento del processo G.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Milano T.S. e s.p.a. Rasbank, incorporante B.N.L. Investimenti, già B.N.L. Investimenti Sim, deducendo di aver consegnato al T. , promotore finanziario di B.N.L. dal 1992 ed iscritto all’albo a norma del D.lgs. n. 31...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 settembre 2015 n. 19559. E’ invalido il mutuo concesso al cliente, il quale, con tale erogazione, acquista prodotti finanziari a fini previdenziali di dubbia redditività, emessi dalla stessa banca

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 30 settembre 2015 n. 19559 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere – Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711. Ribaditi i criteri generali cui l’intermediario è tenuto ad uniformarsi nei rapporti con il cliente in sede di prestazione di servizi di investimento. In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...