Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2011, proposto da: DI. S.R.L., con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore,...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4986. Il raggruppamento di imprese non dà luogo ad una entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che la compongono. La necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo di imprese sta proprio nell’esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività. La dichiarazione di avvalimento “segue” tale necessità e ne mutua i caratteri e la ratio giustificativa della richiesta specificazione che, altrimenti, verrebbe nella sostanza elusa
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4986 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9130 del 2013, proposto da: Italbeton S.r.l., Italmixer Srl, n persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4973. L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi, idonei a provocare l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ritualmente acquisiti agli atti di causa, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 ottobre 2014, n. 4973 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5753 del 2013, proposto da: Al.Pe., rappresentato e difeso dall’avv. Mi.Tr., con domicilio eletto presso Ba.Ba. in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4977. E' inammissibile il ricorso in appello notificato a un legale diverso da quello che ha ricevuto l'incarico di rappresentare e difendere l'Amministrazione intimata, poi costituita nel giudizio di prime cure. In tal caso di configura un'irregolare instaurazione del contraddittorio processuale, risultando del tutto omesso il procedimento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Ne discende, dunque, che non opera la salvezza del vizio della notifica effettuata, in ragione dell'avvenuta costituzione in questo giudizio dell'Ente intimato, in quanto, la regola della costituzione sanante di cui all'art.44, 2°comma c.p.a. non è applicabile versandosi in caso di notifica inesistente o comunque radicalmente nulla
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 ottobre 2014, n. 4977 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, proposto da: Consorzio Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pa.Ca., Ri.Lu., Vi.Al., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951. L'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità sono consequenziali all'esclusione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, configurandosi come attività affatto vincolata alla ricognizione dei presupposti legali
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2012, proposto da: MA.PI. S.P.A., in persona dell’amministratore unico pro-tempore, in proprio e quale capogruppo...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4958. Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4958 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Lo. S.r.l., con sede in Olginate, in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4728. In merito al ricorso esperito avverso l'autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse deve riconoscersi, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ai proprietari dei fondi confinanti con l'area interessata dall'intervento edilizio, in ragione della semplice vicinitas, trovandosi il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2013, proposto da: Pa.Fr. in qualità di titolare della omonima impresa individuale Pa.Fr., rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4733. In tema di pubblici appalti, l'istituto della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche, ed il suo incameramento, sussistendone i presupposti, risulta coerente con tale finalità, avendo esso la funzione di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, sanzionando la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante. E ciò tenuto conto del fatto che, con la domanda di partecipazione alla gara, l'operatore economico sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza. L'incameramento della cauzione provvisoria costituisce una scelta del legislatore ordinario, scelta che, considerate la natura e le finalità della detta cauzione, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e contrastante con il canone della ragionevolezza
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4733 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2012, proposto da: An. Spa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4775. La valutazione di impatto ambientale di un'opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) – ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1994, n. 640, e in vigore dal 10 settembre 1997 -, nonché dall'art. 7 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), e ss. mm. Ii. Ne discende, sul piano processuale – in ipotesi di rischio di una significativa incidenza pregiudizievole di un impianto eolico, sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sul confinante territorio di un comune straniero (nella specie, austriaco) -, a detto comune va riconosciuta la legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione del progetto relativo all'impianto de quo. Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune in questione in impugnazione del provvedimento autorizzatorio è rinvenibile nella Convenzione di Århus del 25 giugno 1998 (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui articolo 9 impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l'altro, per l'inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l'"accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4775 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da: W. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 settembre 2014, n. 4494. Nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, c. 1, del medesimo codice (D.Lgs. 12.04.2006, n. 163) si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 settembre 2014, n. 4494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2014, proposto da: Te. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv....