Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8958 del 2013, proposto da: Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1706. La decisione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello. Restano salve le ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, di manifesta irrazionalità della statuizione, ovvero di riferimento della stessa al pagamento di somme palesemente inadeguate
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari; in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 marzo 2015, n. 1552. L’art. 12 della legge n. 241 del 1990 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un’eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento; non è sostenibile che il concetto di “finanziamento” sia diverso da quello di contributo o di agevolazione e dunque escluso dall’applicazione della predetta disposizione, né può addursi il carattere di accreditamento/convenzione (sulla base di un procedimento di riconosciuta idoneità rispetto agli obiettivi di sviluppo) piuttosto che comparativo-concorrenziale delle procedure
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 23 marzo 2015, n. 1552 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2014, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, alla Via Poli 29; contro Arka S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Tretola...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1650. In capo alla P.A. vige l’obbligo di reprimere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di opere abusive, eseguite senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, corrispondendo alle stesse, sul piano urbanistico-edilizio, un’esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti del proprietario, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, sulla base dei rapporti interni intercorsi. Inoltre, sia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie, previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, che sia rimasto estraneo all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo e che non abbia la disponibilità delle stesse, ferma restando, tuttavia, una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo. Il proprietario, infatti, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui abbia la titolarità, è tenuto ad adoperarsi, con i mezzi previsti dall’ordinamento, per impedire la realizzazione di abusi edilizi, o per agevolarne la rimozione, soprattutto dopo essere stato preavvertito, dell’avvio del procedimento sanzionatorio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2014, proposto dai signori Fr.Ca. ed altri,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903. Il solo illegittimo esercizio di una funzione da parte di una pubblica amministrazione non produce come diretta conseguenza l’ingiustizia del danno subito dal privato e, quindi, la sua risarcibilità. Il privato è però tenuto solo ad allegare l’illegittimità dell’atto, mentre spetta all’amministrazione dimostrare di essere incorsa in errore scusabile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 marzo 2015, n. 986. In tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare. A tale principio, finalizzato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente, si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato
Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 marzo 2015, n. 986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1374 del 2014, proposto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FE., in proprio e quale...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1614. Nel sistema di giustizia amministrativa il giudizio di primo grado non è un passaggio obbligato che il soggetto è costretto suo malgrado a percorrere pur di giungere dinanzi al giudice d'appello ed ottenere da questi la decisione finale sulla fondatezza della pretesa, ma una fase essenziale del processo amministrativo, nel corso della quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quale va ritenuta fondata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1614 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2014, proposto da: Ro.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il suo...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1615. Nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 marzo 2015, n. 1574. E' legittimo il provvedimento disciplinare della destituzione dal servizio dell'appartenente alla Polizia di Stato adottato in conseguenza dell'avvenuto accertamento dell'illecito impossessamento, da parte di questi, del telefono cellulare della vittima di un sinistro stradale, peraltro in stato di incoscienza e dunque di minorata difesa. Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alla circostanza che il soggetto sia stato prosciolto in sede penale per mancanza di querela da parte della persona offesa, in quanto non idonea ad attribuire al fatto minore gravità, sul piano disciplinare, poiché la sottrazione del cellulare, in situazione di minorata difesa della sua proprietaria, costituisce atto di estrema gravità, che rivela mancanza del senso dell'onore e del senso morale, oltre che in contrasto con i doveri assunti con il giuramento, e giustifica pienamente, ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, D.P.R. n. 737 del 1981, la destituzione dell'incolpato
Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 marzo 2015, n. 1574 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9329 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Fr.Sa., con domicilio eletto presso lo stesso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 marzo 2015, n. 1571. La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima nell'ipotesi in cui il titolare della stessa sia coinvolto in un episodio di bracconaggio. L'adozione del provvedimento di revoca, invero, non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell'arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione amministrativa, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco
Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 marzo 2015, n. 1571 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8691 del 2013, proposto da: Da.Pe., rappresentato e difeso dall’Avv. An.Ba. e dall’Avv. Gr.Fe., con domicilio eletto...