Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 584 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Gi., con...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1855. Relativamente all’eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata, in seno al processo amministrativo, solo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, essa deve ritenersi inammissibile, alla stregua del principio del divieto di abuso del processo e del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, nel caso in cui il ricorrente contesti la giurisdizione, da lui stesso adita, al solo fine di ribaltare l’esito negativo nel merito del giudizio. Una tale prospettazione si pone, infatti, in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium e con la regola di correttezza e buona fede prevista dall’art. 1175 c.c.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1855 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del defunto dott. -OMISSIS-, e -OMISSIS-,...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 13 aprile 2015, n. 4. Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 13 aprile 2015, n. 4 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2 di A.P. del 2015, proposto da: Giammaria Lorella, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Camerini, Adriano Rossi, con domicilio eletto presso Adriano Rossi in Roma, viale delle Milizie 1; contro Comune de L’Aquila, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 aprile 2015, n.1819. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 9 aprile 2015, n.1819 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2014, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti ed Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso la signora Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1643. Le commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari, ai fini della valutazione dei candidati, devono tener conto di tutti i dati curriculari indicati dagli stessi (titoli e pubblicazioni), separando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un altrettanto congrua ed adeguata motivazione, esprimendo, quindi, il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati. L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate. Ne deriva che il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2012, proposto da: Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore in carica, rappresentata...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1769. Qualora l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza. Risulta inammissibile, per carenza di interesse, un atto di appello che non attinga l’intero ventaglio dei capi di decisione lesivi in quanto, anche ove accolto, non potrebbe travolgere la statuizione che – in carenza di impugnazione – è divenuta regiudicata. La procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 non trova applicazione nel caso di richiesta di certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10720 del 2014, proposto da: Pl. Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1752. Il ripristino del provvedimento di decadenza dalla denuncia di inizio attività (D.I.A.), comporta che l’edificazione dell’immobile resta priva di titolo edilizio e legittima, in quanto tale, la irrogazione di una sanzione demolitoria. Né al contrario può rilevare la pendenza di eventuale questione sulla sanabilità dell’edificio a seguito di presentazione di istanza di conformità ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, in mancanza del requisito della doppia conformità, necessario ai fini dell’applicazione di tale norma
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2014, proposto da: Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1772. Il titolo per l’azione d’ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo è costituito dal giudicato e non dalla sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è il giudicato che deve essere notificato nel rispetto del termine dilatorio di legge
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1772 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2014, proposto da: Citta’ di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1672. Il giudizio instaurato ex art. 117 c.p.a. tende, in linea generale, a stigmatizzare l’inerzia della Pubblica Amministrazione che non provvede in ordine ad una istanza presentata da un soggetto qualificato, in quanto titolare di uno specifico e rilevante interesse, laddove l’Amministrazione è invece tenuta a corrispondere a quanto richiestole anche al solo scopo di esplicitare l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Qualora, tuttavia, in alcune fattispecie, in via di deroga alle regulae iuris testé ricordate, la pretesa azionata si protenda al di là del normale ambito di operatività del giudizio di che trattasi, nel senso che l’accertamento della illegittimità del silenzio ricomprende anche l’accertamento dell’obbligo di porre in essere da parte dell’Amministrazione un’attività procedimentale da configurarsi come conseguenza logica e cronologica del comportamento omissivo in sé posto in essere, il giudizio sul silenzio si innesta su un sottostante rapporto di azioni e relazioni tra il privato e l’Amministrazione, che risulta sino ad allora essere stato definito nei suoi aspetti costitutivi e in riferimento a tale assetto di interessi l’istanza rimasta ingiustificatamente inevasa finisce col tipizzare quale sia l’attività che l’Amministrazione deve porre in essere al fine di far cessare un comportamento illegittimamente omissivo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1672 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2014, proposto da: Comune di Domus de Maria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e...