Con l'ordinanza n. 403 dell'8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sezione civile, interviene sulla distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito, delineando in modo chiaro i confini e le conseguenze di ciascun istituto, con particolare riferimento ai diritti trasferiti al cessionario.
Cessione del contratto:
La Corte chiarisce che la cessione del contratto determina il trasferimento dall'originario contraente (cedente) a un terzo (cessionario) dell'intera posizione contrattuale. Questo significa che il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi che facevano capo al cedente, sostituendosi a quest'ultimo nel rapporto contrattuale. Il consenso dell'altro contraente (ceduto) è fondamentale affinché la cessione produca effetti. In questo caso, si assiste a una vera e propria successione nel contratto, con la conseguenza che il cessionario acquisisce tutte le azioni e i rimedi previsti dalla legge per la tutela della sua posizione, inclusa l'azione di risoluzione per inadempimento.
Cessione del credito:
Diversamente, la cessione del credito ha un effetto molto più limitato. Essa consiste nel trasferimento del solo diritto di credito che il cedente vanta nei confronti del debitore. Rispetto alla cessione del contratto, non si verifica un subentro dell'intera posizione contrattuale, ma solo del diritto a ricevere la prestazione. La titolarità del rapporto contrattuale originale rimane in capo al cedente, che continua a essere la parte contraente. Il cessionario, quindi, non acquisisce i diritti e gli obblighi inerenti all'essenza del contratto, ma solo quelli legati alla realizzazione del credito ceduto. Tra questi rientrano le garanzie reali e personali, gli accessori del credito e le azioni dirette ad ottenere l'adempimento della prestazione.
Conseguenze pratiche:
La distinzione tra i due istituti ha importanti ripercussioni pratiche. Ad esempio, se il debitore non adempie alla prestazione, il cessionario del credito può agire per ottenere l'adempimento e far valere le garanzie, ma non può chiedere la risoluzione del contratto originale per inadempimento. Quest'ultima azione spetta unicamente all'originario contraente (cedente), in quanto la titolarità del negozio non si è trasferita al cessionario del credito.
Conclusione:
L'ordinanza n. 403/2026 della Corte di Cassazione ribadisce l'importanza di distinguere con precisione la cessione del credito dalla cessione del contratto. Sebbene entrambi gli istituti comportino un trasferimento di diritti, la loro portata è profondamente diversa. La cessione del contratto implica una successione intera nella posizione contrattuale, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di ricevere la prestazione. Questa distinzione ha conseguenze cruciali sui diritti e sulle azioni che possono essere esercitati dalle parti coinvolte









