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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814. Condannato il Comune a pagare, in primo grado, la somma di € 250.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno subito da un cittadino per essere stato iscritto nel registro degli indagati ed aver ricevuto la notifica di un avviso di garanzia a causa del comportamento colposo dell'ente locale, che aveva trasmesso alla Procura della Repubblica i suoi dati anagrafici, anziché quelli del suo omonimo effettivamente coinvolto nell'indagine penale. Riformata la sentenza in appello, tenuto conto del breve lasso di tempo (di soli 16 giorni) intercorso fra l'iscrizione del leso nel registro degli indagati e la rettifica operata dalla Procura e della natura dei reati che gli erano stati contestati (lesioni personali e danneggiamento per aver dato uno schiaffo ad un conoscente, procurandogli la rottura degli occhiali), veniva liquidato il danno, in via equitativa, nella misura di € 16.000 oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda. Respinto il ricorso in cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: 1) La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21.4.2011, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di San Ferdinando di Puglia contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’appellante a pagare...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10277. La parcella dell'avvocato corredata del parere dell'ordine è vincolante per il giudice in sede monitoria ma non anche nel giudizio di opposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10277 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11797. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza   27 maggio 2014, n. 11797 Fatto e diritto Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 luglio 2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 maggio 2014, n. 10326. Se la notifica della cartella di pagamento contestata dal contribuente è regolare, questi non può dedurre nuovi vizi chiedendo all'Agente della riscossione di produrne la copia integrale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 maggio 2014, n. 10326 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 maggio 2014, n. 21008. Condanna di falso ideologico per il Notaio che redige la procura notarile proveniente da persona, gravemente affetta da malattia degenerativa, non in grado di esprimere la propria volontà

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 maggio 2014, n. 21008 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo insussistente l’elemento psicologico, B.P. , C.C. e V.S....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10606. Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L'alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10606 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 19 maggio 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale).

Sentenza  143/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore FRIGO Udienza Pubblica del 08/04/2014    Decisione  del 19/05/2014 Deposito del 28/05/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 157, c. 6°, del codice penale. Massime: Atti decisi: ord. 143/2013 SENTENZA N. 143 ANNO 2014     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 maggio 2014, n. 2555. In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, va contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva. Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro, ovvero di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. In via generale, pertanto, deve ritenersi prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui vivono

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 20 maggio 2014, n. 2555 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2013, ex art. 116 del codice del processo amministrativo, proposto dal Ministero del lavoro e...