Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 marzo 2014, n. 13350. In tema di diffamazione,sussiste l'estremo della comunicazione con più persone quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti. Ne consegue che il divieto di diffusione dello scritto a soggetti estranei al procedimento amministrativo, aspetto su cui si è soffermato il ricorrente, costituisce un dato del tutto irrilevante ai fini del perfezionarsi della fattispecie delittuosa in esame, essendosi la diffamazione, reato istantaneo, già consumata nel momento in cui la missiva è pervenuta alle autorità amministrative innanzi indicate. La destinazione alla divulgazione nei confronti di più persone può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente – autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 marzo 2014, n. 13350 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 7.12.2012 il tribunale di Teramo in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Giulianova, in data 18.7.2011 aveva condannato F.M. , imputato del delitto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6755. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 marzo 2014, n. 6755 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. (n. il 15 maggio 2002) e M.S. (n. il 15 novembre...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 marzo 2014, n. 11751. Rimessa alle Sezioni unite la questione circa l'effettiva possibilità di procedere, secondo il consolidato orientamento, alla equiparazione tra misure di sicurezza e misure di prevenzione patrimoniale una volta espunto dai profili costitutivi della confisca di prevenzione, il requisito della attualità

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 marzo 2014, n. 11751 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

L'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l'azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell'equilibrio economico.
Articolo

L'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l'azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell'equilibrio economico.

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6747. L’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2014, n. 6337. Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l'opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l'opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell'opposizione, nell'ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti (nella quale su di essa vi dovrà essere pronuncia), la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per ragioni di rito, come la tardività o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilità di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, rispettivamente con l'opposizione al precetto e con l'opposizione all'esecuzione

  Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 19 marzo 2014, n. 6337   Motivi della decisione p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ‘violazione di legge – art. 653 c.p.c. art. 2909 c.c.’. Vi si sostiene: che, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo dell’8 novembre 1995, notificato il 16 novembre 1995,...