Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 37839. Costituisce ipotesi di concussione la condotta posta in essere da carabinieri che nell'ambito di un controllo di prostitute obbligano le stesse ad un rapporto sessuale, in cambio della permanenza sino al giorno successivo in caserma per foto segnalazioni, atteso che il fine illecito perseguito con lo sfruttamento dell'ufficio e la torsione dell'interesse pubblico per il perseguimento di un fine illecito determina una indebita limitazione della libertà personale delle vittime finalizzata a pregiudicarne il successivo processo volitivo e ad obbligarle a sottostare all'ingiusta pretesa, all'esito della quale cessa la indebita compressione della libertà personale strumentalmente limitata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 16 settembre 2014, n. 37839 Ritenuto in fatto La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup presso il Tribunale della medesima città, rideterminando in sei anni ed otto mesi di reclusione...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19149. In caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, la nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 del c.p.c. ha efficacia ex tunc. Essa, pertanto, se avviene in appello e dopo lo spirare del termine per appellare, lascia fermi gli effetti dell'appello tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto di interessi.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19149 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. ROSSETTI...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4739. Al fine di individuare il termine di decadenza per l'impugnativa giurisdizionale di un provvedimento amministrativo occorre fare riferimento all'art. 21 della legge n.1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali secondo cui il termine per ricorrere avverso un provvedimento decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento medesimo. Tale previsione trova il suo pendant nella norma recata dall' art.41, comma 2° c.p.a., secondo cui "il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza… entro il termine previsto dalla legge…. decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…". Il concetto di " piena conoscenza", ai fini della tempestiva impugnazione, fa riferimento alla consapevolezza dell'atto ed alla portata lesiva dello stesso
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4739 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6830 del 2012, proposto da: Ad.Ma. ed altri (…) rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ve., Ma.Fi.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4780. La d.i.a. una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 22 settembre 2014, n. 4780 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 918 del 2014, proposto da: Hotel De Petris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cappella e Giorgio Micheletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 settembre 2014, n. 36703. Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali riguardanti le imposte sui redditi ovvero quelle sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero di elementi passivi fittizi: si tratta di condotta caratterizzata dal dolo specifico di evasione delle imposte. Per la punibilita' di tale condotta e' richiesto il superamento della c.d. "soglia di punibilita'" corrispondente ad euro 103.291,38. Inoltre, quale ulteriore condizione, e' richiesto che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti alla imposizione fiscale – eventualmente anche mediante la indicazione di elementi passivi fittizi – risulti superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o comunque venga superata la soglia massima di euro 2.065.827,60. Entrambi i limiti sopra riportati devono coesistere e sono relativi a ogni singola imposta, anche se queste sono ricomprese in un'unica dichiarazione fiscale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 settembre 2014, n. 36703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ACETO...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2014, n. 39075. Quanto ai profili della "elusione", l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, con la conseguenza che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, nella vicenda in oggetto – l'obbligo richiedeva, per la sua efficace attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato, nella sua qualità di Sindaco del Comune, in quanto "la reintegra nella qualifica (apicale) e nelle funzioni di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune, con la relativa posizione stipendiale" presupponeva necessariamente la revoca dei provvedimenti di ristrutturazione che erano stati illegittimamente adottati, con "riattribuzione" alla polizia municipale, come poi tardivamente avvenuto, della qualità di “unità operativa autonoma". La nozione di elusione ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto: se questo è di non fare, il semplice agire in contrasto realizza l'elusione dell'obbligo; se invece si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che, se il conseguimento di tale risultato – come nella specie – presuppone la necessaria collaborazione del soggetto obbligato, anche l'inerzia di quest'ultimo concreta l'elusione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 settembre 2014, n. 39075 Ritenuto in fatto M.M.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2012 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza 3 marzo 2010 del Tribunale di Enna, da lui appellata e dal Procuratore generale, di condanna...
Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 18 settembre 2014, n. 38344. Qualora la condotta furtiva riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore, nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l'agente si impossessi di alcuni dei beni, senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere; e realizza un solo e unico reato consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l'ipotesi del furto tentato sia quella del furto consumato in concorso con il tentativo. (Nel caso di specie, l'imputato aveva bevuto della birra mentre si trovava all'interno di un supermercato, avendo, quindi, cura di riporre il contenitore semivuoto sullo scaffale, per dissimulare la sottrazione, e poi aveva nascosto altri oggetti nella borsa; tutta l'azione delittuosa si era sviluppata sotto il costante e diretto controllo degli addetti alla sorveglianza che erano intervenuti subito dopo che l'imputato aveva superato la cassa, senza esibire e senza pagare la merce furtivamente prelevata)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 18 settembre 2014, n. 38344 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 25 maggio 2012 e depositata il 4 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della impugnata sentenza del 24 febbraio 2009 del Tribunale di Nola, a carico di P.G. e di C.V....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 37577. Il saluto "romano" è tutt'oggi reato. La Cassazione, nel confermare la sentenza di condanna, ha escluso che la norma si presti a valutazioni di (in)costituzionalità, precisando che non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con la Costituzione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 37577 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 settembre 2014, n. 19229. I divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprieta' individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attivita' vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare; e in quest'ultimo caso, tali limiti e divieti, al fine di evitare ogni possibilita' di equivoco in una materia che attiene alla compressione di facolta' normalmente inerenti alle proprieta' esclusive dei singoli condomini, devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 settembre 2014, n. 19229 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena...