Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2014, n. 19199. L'articolo 1264 c.c., comma 1, prevede che la cessione del credito e' efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Il comma 2, aggiunge che tuttavia il debitore non e' liberato se paga al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il che pero' non autorizza a ritenere che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'articolo 1264 c.c., va infatti coordinato con le norme che regolano l'opponibilita' della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilita' a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi dell'articolo 2914 c.c., n. 2 e L.F., articolo 45. In tal caso la cessione non e' efficace neppure per il debitore ceduto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; ne' potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest'ultimo, il cui diritto comunque e' destinato a cedere di fronte a quello del curatore. E' principio consolidato quello secondo cui il debitore ceduto ha facolta' di opporre al cessionario la nullita' o l'inefficacia della cessione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2014, n. 19199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920. Il contratto di "'sale and lease back", la cd. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest’ultima gli concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio. In tal guisa l’imprenditore, alienando un bene, si procura la liquidità di cui necessita, mantenendo il godimento di un bene evidentemente necessario all’attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in seguito all’esercizio del diritto di opzione. La causa concreta del contratto è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 cod. civ., purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione. Quando tale tipo contrattuale possa ritenersi fraudolento, ovverosia se vi è l’esistenza di una preesistente situazione di credito – debito fra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione fra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente. In sintesi sussiste la nullità del contratto qualora risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno scopo di garanzia e non di finanziamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 – bis cod. proc. civile: “Con istante tempestive, la C. s.p.a. chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento ditta A. di M. C. s.a.s.,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 settembre 2014, n. 37648. Il delitto previsto dall'art. 570 c.p., nella forma di cui al comma 1 (sottrazione dagli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge), si configura, indipendentemente dallo stato di bisogno della persona offesa, qualora l'obbligato non si attivi per rendere possibile l'assistenza alla stessa. E nel caso in cui questa cambi il proprio domicilio, il primo è tenuto a compiere quelle attività più immediatamente e facilmente esperibili per permettere l'adempimento del proprio obbligo.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 settembre 2014, n. 37648 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovann – Presidente Dott. LEO G. – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. PATERNO’...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 agosto 2014, n. 36176. Il dipendente, sia esso guardia giurata o non, di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un pubblico servizio, commette il reato di peculato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 agosto 2014, n. 36176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. SERPICO Francesco – Consigliere Dott. IPPOLITO Francesco – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. DI SALVO...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2014, n. 19020. In tema di revocatoria fallimentare (diversamente dalla revocatoria ordinaria: cfr. per la distinzione, ex multis, Cass. n. 17365/11) di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti -soggettivi ed oggettivi- va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto la sproporzione tra le prestazioni e la consapevolezza dell'insolvenza vanno ricollegate al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, e d'altra parte il promissario acquirente ha la facoltà, qualora nel momento fissato per la stipulazione del definitivo sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, di non addivenire alla stipulazione, avvalendosi della tutela apprestata dall'art.1461 cod.civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2014, n. 19020 Svolgimento del processo La Curatela del fallimento della E.N.N. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 21 dicembre 2000, nel dicembre 2005 convenne in giudizio N.F., deducendo: che con scrittura privata autenticata del 8 luglio 1999 la società fallita...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n. 19790. Nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato (in via esclusiva) dal giudice davanti al quale il giudizio "deve essere promosso". Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva. Nel procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità la nomina del curatore speciale del minore, quando necessaria, per difetto di rappresentanza legale o per la virtuale situazione di conflitto d'interessi che può determinarsi anche nei confronti del tutore, deve essere disposta fin dall'inizio del giudizio di primo grado svolgendo una funzione preventiva rispetto alla realizzazione completa della garanzia del contraddittorio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 settembre 2014, n. 19790 Svolgimento del processo Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2014, n. 19006. Un sincero affetto materno non è sufficiente a impedire la dichiarazione di adottabilità del minore qualora, per la grave condizione psichica dell'unico genitore, il perdurare del rapporto sia tale da trasmettere ansie ed angoscia al minore, già in stato di affidamento presso un istituto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2014, n. 19006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 settembre 2014, n. 20307. In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 settembre 2014, n. 20307 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: «1. Con sentenza n. 1108 in data 17.10.2011 la Corte di appello di Brescia -rigettando l’appello proposto da A.N.B. nei confronti della Cadge Assicurazioni s.p.a. e di O.C....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20192. In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile. Nessuno può infatti essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20192 Svolgimento del processo Il ricorrente G.P.M. nel 1993, allorché frequentava l’Istituto Tecnico Commerciale (omissis) , affisse nella bacheca dell’istituto insieme a due compagne di scuola, M.F. e R.S. , un biglietto nel quale si indicava la disponibilità di una loro compagna, C.C. ,...