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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50965. L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui anche il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione, è pur vero che occorre un'adeguata motivazione sulla condotta di partecipazione dell'imputato al reato associativo e sul ruolo da lui stabilmente svolto all'interno dell'organizzazione, tenendo conto del fatto che la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa. Il vincolo associativo, infatti, può essere ravvisato quando l'attività del cd. "grossista" sia realizzata avvalendosi consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, e con la coscienza di farne parte, ma deve escludersi che possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni, anche frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, in quanto è necessario che gli acquirenti agiscano con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, dovendo siffatte condotte, per le loro connotazioni, essere in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  4 dicembre 2014, n. 50965 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da N.D. avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno il 5 maggio 2014, che applicava nei suoi confronti la misura...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  5 dicembre 2014, n. 25725 Svolgimento del processo B.U. convenne, davanti al tribunale di Lecco, B.R. chiedendone la condanna al rilascio degli immobili da questo occupati, di comproprietà delle parti al 50%. Il convenuto, costituitosi, contestò la fondatezza della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata sentenza...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 dicembre 2014, n. 5957. Come nel caso degli accordi di programma aventi a oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, anche nel caso dei Patti Territoriali devono considerarsi amministrazioni emananti tutte quelle che all'accordo stesso hanno partecipato

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 2 dicembre 2014, n. 5957 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello nr. 9002 del 2014, proposto dalla REGIONE LAZIO, in persona del...