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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1650. In capo alla P.A. vige l’obbligo di reprimere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di opere abusive, eseguite senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, corrispondendo alle stesse, sul piano urbanistico-edilizio, un’esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti del proprietario, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, sulla base dei rapporti interni intercorsi. Inoltre, sia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie, previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, che sia rimasto estraneo all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo e che non abbia la disponibilità delle stesse, ferma restando, tuttavia, una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo. Il proprietario, infatti, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui abbia la titolarità, è tenuto ad adoperarsi, con i mezzi previsti dall’ordinamento, per impedire la realizzazione di abusi edilizi, o per agevolarne la rimozione, soprattutto dopo essere stato preavvertito, dell’avvio del procedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2014, proposto dai signori Fr.Ca. ed altri,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2015, n. 4908. Al pari dell’appalto, anche in tema di contratto d’opera, allorché il prestatore d’opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c., per i vizi dell’opera, incombe sul committente l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione. L’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d’opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2015, n. 4908 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535. In tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903. Il solo illegittimo esercizio di una funzione da parte di una pubblica amministrazione non produce come diretta conseguenza l’ingiustizia del danno subito dal privato e, quindi, la sua risarcibilità. Il privato è però tenuto solo ad allegare l’illegittimità dell’atto, mentre spetta all’amministrazione dimostrare di essere incorsa in errore scusabile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 4524. Il creditore che impugna lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori (Cass. nn. 4959/013 (ord.), 8827/98, 1392/79). Il principio risulta coerente col sistema, posto che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’inerzia del curatore, che abbia omesso di far valere in via di eccezione, nella sede di verifica a ciò deputata, l’inefficacia dell’atto dal quale deriva il credito o la garanzia ad esso connessa, o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione assunto dal giudice delegato, finirebbe col pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori. Esso si pone, inoltre, in linea di continuità con l’orientamento espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 29420/08, che sottolinea come il mancato esercizio da parte del curatore delle azioni poste a tutela della massa legittimi il singolo creditore a proseguirle nel proprio esclusivo interesse: a maggior ragione, pertanto, tale legittimazione va riconosciuta al creditore impugnante ex art. 98 L. Fall., che agisce anche nell’interesse degli altri creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 marzo 2015, n. 4524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105. Il negozio rappresentativo, compiuto dal rappresentante senza poteri non e’ invalido ne’ inefficace, ma semplicemente in itinere o in stato di pendenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5163. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte di norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore". Pertanto, nel caso di specie, è illegittima, e va dunque disapplicata, la norma tecnica di attuazione del P.R.G. del comune di Pergine Valsugana in materia di distanze nelle costruzioni dal confine, sia nella sua formulazione vigente, secondo cui i muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45° possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanze previste dal codice civile, sia nella formulazione anteriore, in base alla quale i muri con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni, o rampe fino a 45° (pendenza 100%), non costituiscono costruzione e pertanto non debbono rispettare le distanze dai confini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5163   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136. È inammissibile il ricorso in Cassazione in cui al posto della «sommaria esposizione dei fatti di causa» venga riproposto il contenuto dei precedenti atti processuali. Non solo, una simile struttura dell'impugnazione, siccome voluta dal ricorrente, esclude anche che i giudici possano passare all'esame dei motivi per valutare se da essi emerga l'esposizione del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana...